Sentenza 199/2014 (ECLI:IT:COST:2014:199)
Massima numero 38077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  09/07/2014;  Decisione del  09/07/2014
Deposito del 16/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:  38075  38076  38078  38079


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale "Giuseppe Pregreffi" - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 106 del 2012, recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute - Ricorso del Governo - Lamentata mancanza di disciplina di dettaglio - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Asserita violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Petitum inidoneo ad assicurare la difesa delle posizioni sostanziali fatte valere dal ricorrente - Carenza di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, primo periodo, della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost. - il quale concerne l'adeguamento della legge regionale sul riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale "Giuseppe Pegreffi" al d.lgs. n. 106 del 2012. Infatti, una declaratoria d'incostituzionalità non avrebbe alcuna utilità per il ricorrente, perché non potrebbe assicurare quella disciplina di dettaglio dalla cui mancanza deriva l'asserita violazione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  17/12/2012  n. 25  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte