Sanità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale "Giuseppe Pregreffi" - Prevista abrogazione delle disposizioni della legge regionale n. 12 del 2008, contrastanti con gli articoli da 9 a 16 del d.lgs. n. 106 del 2012, recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il d.lgs. medesimo che farebbe decorrere l'abrogazione delle norme regionali dall'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti degli istituti zooprofilattici sperimentali - Asserita violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Abrogazione con effetto immediato delle sole disposizioni incompatibili con il d.lgs. n. 106 del 2012 e non anche di quelle compatibili per le quali vale il termine dell'entrata in vigore dello statuto - Sostanziale identità dell'effetto abrogativo delle norme a raffronto - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e 97 Cost., nonché all'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2012 - il quale prevede l'abrogazione della precedente legge regionale sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna a decorrere dall'entrata in vigore della nuova legge regionale. Infatti, l'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2012 - prevedendo la vigenza, fino all'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'art. 12, delle norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli istituti nei limiti della loro compatibilità con lo stesso d.lgs. n. 106 - non si discosta, nella sostanza, dalla disposizione impugnata che prevede l'abrogazione con effetto immediato delle disposizioni della legge regionale n. 12 del 2008 contrastanti con gli articoli da 9 a 16 del d.lgs. n. 106 del 2012.