Imposte e tasse - Lavoro - Dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario - Compensi variabili erogati sotto forma di bonus o di stock options che eccedono l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione - Previsione di un prelievo addizionale con aliquota del dieci per cento - Asserita violazione del principio di eguaglianza in relazione a lavoratori con la medesima qualifica appartenenti a settore economico diverso - Asserita violazione del principio di capacità contributiva - Insussistenza - Norma avente finalità di disincentivo di modalità remunerative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria, ragionevolmente limitata ad una platea di soggetti in grado di incidere sulla stabilità dei mercati finanziari - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge n. 122 del 2010), impugnato nella parte in cui prevede, per i dirigenti ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario, un prelievo addizionale con aliquota del dieci per cento sui compensi variabili erogati sotto forma di bonus o di stock options che eccedono l'importo corrispondente al triplo della parte fissa della retribuzione. La disposizione censurata non è irragionevole in quanto trova la propria giustificazione nelle decisioni assunte in occasione del vertice G20 di Pittsburgh del 2009, che ha individuato, tra le cause della crisi economica globale su cui incidere al fine di agevolare la stabilità finanziaria, le modalità retributive recanti l'effetto di incentivare l'assunzione di rischi eccessivi. L'inasprimento del prelievo fiscale costituisce, pertanto, un disincentivo per dette prassi retributive applicate a soggetti che, in ragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell'aspirazione a maggiori guadagni personali, sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria. La scelta del legislatore, pertanto, limitata al solo «settore finanziario» della platea dei soggetti passivi sottoposti al prelievo addizionale, non è ingiustificatamente discriminatoria in quanto un rischio di questo genere non ricorre per l'attività degli altri contribuenti che vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno la stessa possibilità di incidere, con il loro operato, sulla stabilità dei mercati finanziari. Allo stesso modo, non è arbitraria l'individuazione della componente variabile della retribuzione in forma di bonus o stock options - oltre un certo multiplo del compenso fisso - quale fatto espressivo della capacità contributiva, ossia quale indice che esprime l'idoneità del soggetto passivo all'obbligazione tributaria.
- Sugli elementi indefettibili dell'obbligazione tributaria, v. la citata sentenza n. 304/2013.