Previdenza - Delega per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici - Elevazione da quindici a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti e autonomi - Prevista esclusione del nuovo regime per i "soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purché risultino assicurati da almeno venticinque anni" - Asserita irragionevolezza del trattamento di favore riservato ai soli lavoratori a tempo determinato e non anche ai lavoratori a tempo indeterminato - Insussistenza - Non omogeneità delle categorie di lavoratori in comparazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. g), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 2, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., che nell'introdurre il criterio direttivo della «graduale elevazione da quindici a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi», ha contestualmente previsto di escludere, dalla applicazione del nuovo regime i «soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purché risultino assicurati da almeno venticinque anni». L'individuazione dei presupposti per il conseguimento dei trattamenti di quiescenza, al pari della determinazione della misura delle prestazioni o delle correlative variazioni, rientra nel novero delle scelte riservate al legislatore, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti, che tenga conto accanto alle esigenze di vita dei beneficiari anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio con il limite della ragionevolezza. Nel caso di specie i lavoratori a tempo determinato, con rapporti che non coprono l'intero anno solare, hanno innegabili connotati di peculiare debolezza, che non ricorrono identicamente nella situazione di lavoratori che - ancorché in concreto impiegati per periodi inferiori alle cinquantadue settimane dell'anno solare - siano, però, comunque assistiti da un rapporto a tempo indeterminato. Pertanto, la scelta legislativa non presenta alcun profilo di irragionevolezza.
- In tema di trattamento di quiescenza e di scelte riservate al legislatore con bilanciamento dei valori contrapposti, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 316/2010, n. 30/2004 e ordinanza n. 256/2001.