Ordinanza 205/2014 (ECLI:IT:COST:2014:205)
Massima numero 38085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  09/07/2014;  Decisione del  09/07/2014
Deposito del 16/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Giudizio di opposizione alla ordinanza che accoglie o rigetta il licenziamento del lavoratore - Possibilità che il giudizio di opposizione abbia svolgimento davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria - Astensione del giudice che abbia conosciuto della fattispecie oggetto del giudizio in altro grado del processo - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi del giusto processo - Questione prospettata al fine di ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e 51, comma 1, numero 4), cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 97 e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui la prima disposizione non prevede che il giudizio di opposizione alla ordinanza che accoglie o rigetta il licenziamento del lavoratore abbia svolgimento davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria e la seconda non esclude la fattispecie in parola dall'obbligo di astensione del giudice che abbia conosciuto della vicenda oggetto del giudizio in altro grado del processo. Infatti, oltre all'inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza di rimessione, alla prospettazione di inconvenienti fattuali non rilevanti ai fini del sindacato di legittimità costituzionale ed alla evocazione di plurimi parametri costituzionali in modo cumulativo, la questione in esame si risolve in un uso distorto dell'incidente di costituzionalità al fine di ottenere l'avallo dell'interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto normativo suscettibile di duplice lettura.

- Sull'irrilevanza ai fini del sindacato di legittimità costituzionale della prospettazione di inconvenienti fattuali, v. le citate ordinanza nn. 166/2013 e 112/2013.

- Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta al fine di ottenere un avallo interpretativo, v. le citate ordinanza nn. 139/2011, 185/2012, 304/2012, 196/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge  28/06/2012  n. 92  art. 1  co. 51

codice di procedura civile    n.   art. 51  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte