Stupefacenti e sostanze psicotrope - Riforma del testo unico sugli stupefacenti e sul trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti - Disposizioni introdotte in sede di conversione di un decreto legge contenente disposizioni per il recupero dei tossicodipendenti detenuti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), impugnati, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., nella parte in cui riformano il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). In particolare, con la sentenza n. 32 del 2014, è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle suddette norme, che sono state, quindi, rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc.
- In tema di manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 321/2013, 117/2013, 315/2012 e 182/2012.