Sentenza 209/2014 (ECLI:IT:COST:2014:209)
Massima numero 38090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  09/07/2014;  Decisione del  09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:  38089  38091  38092  38093  38094


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Erogazione di cure palliative da parte delle aziende sanitarie locali - Carenza regionale di offerta - Previsione che le strutture autorizzate all'esercizio possono operare in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento - Ricorso del Governo - Rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

Testo
E' estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 35, della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, che introduce il comma 237-octodecies all'art. 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, al fine di colmare le carenze regionali di offerta, le strutture sanitarie destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa autorizzate all'esercizio operino in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento, in quanto la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  04/08/2011  n. 14  art. 1  co. 35

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 237

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23