Sentenza 209/2014 (ECLI:IT:COST:2014:209)
Massima numero 38090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
09/07/2014; Decisione del
09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Erogazione di cure palliative da parte delle aziende sanitarie locali - Carenza regionale di offerta - Previsione che le strutture autorizzate all'esercizio possono operare in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento - Ricorso del Governo - Rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Erogazione di cure palliative da parte delle aziende sanitarie locali - Carenza regionale di offerta - Previsione che le strutture autorizzate all'esercizio possono operare in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento - Ricorso del Governo - Rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Testo
E' estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 35, della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, che introduce il comma 237-octodecies all'art. 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, al fine di colmare le carenze regionali di offerta, le strutture sanitarie destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa autorizzate all'esercizio operino in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento, in quanto la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
E' estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 35, della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, che introduce il comma 237-octodecies all'art. 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, al fine di colmare le carenze regionali di offerta, le strutture sanitarie destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa autorizzate all'esercizio operino in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento, in quanto la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
04/08/2011
n. 14
art. 1
co. 35
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23