Eguaglianza (principio di) - In genere - Definizione - Necessità, salvo diversa giustificazione, di disciplinare allo stesso modo situazioni omogenee (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione che prevede, tra le cause automatiche di esclusione dal concorso per la promozione a finanziere, la guida in stato di ebbrezza costituente reato). (Classif. 092001).
La violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. (Precedenti: S. 108/2023; S. 270/2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 6, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 199 del 1995, limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,». La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. seconda, nel disciplinare i requisiti per l’ammissione al concorso che consente di partecipare al corso per la promozione a finanziere, prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento anche «la guida in stato di ebbrezza costituente reato». È evidente l’irragionevolezza della diversità di trattamento rispetto alla disciplina dell’accesso alle altre Forze di polizia, diverse dal Corpo della Guardia di finanza, per le quali la guida in stato di ebbrezza costituente reato non opera come causa automatica di esclusione, ma deve essere valutata dall’amministrazione, caso per caso, quale elemento utile ad accertare il requisito dell’incensurabilità della condotta. Non sussistono, infatti, apprezzabili diversità tra la situazione di colui che aspira a far parte del Corpo della Guardia di finanza e quella di chi intende accedere alle altre Forze di polizia; né il più severo trattamento può giustificarsi per il fatto che il primo è una Forza di polizia a ordinamento militare, data la totale omogeneità con il reclutamento nell’Arma dei carabinieri ove, tuttavia, al candidato incorso nella stessa condotta, si applica la non automaticità dell’esclusione; né, infine, tale giustificazione può rinvenirsi nello specifico rilievo della condotta in relazione alle peculiarità funzionali del Corpo in esame, dal momento che la prevenzione e l’accertamento della guida in stato di ebbrezza costituente reato non rientrano tra le sue funzioni, spettando, invece, prevalentemente alla Polizia di Stato).