Sentenza 100/2025 (ECLI:IT:COST:2025:100)
Massima numero 46887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  06/05/2025;  Decisione del  06/05/2025
Deposito del 08/07/2025; Pubblicazione in G. U. 09/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46886  46888  46889  46890


Titolo
Capacità contributiva - In genere - Dovere tributario - Natura - Dovere inderogabile di solidarietà, essenziale alla vita dello Stato e al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, nel rispetto dei principi e dei bilanciamenti previsti dalla Costituzione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni delle disposizioni statali che, nell'imporre un contributo al fondo per i servizi antincendi negli aeroporti alle società aeroportuali, destinano il 60% dello stesso al finanziamento di una speciale indennità operativa destinata a remunerare il servizio di soccorso tecnico urgente espletato dai vigili del fuoco, anche all'esterno del perimetro aeroportuale). (Classif. 044001).

Testo

Nella Costituzione il dovere tributario, inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi: sia quelli sociali – come, ad esempio, la tutela della salute, che peraltro deve essere assicurata gratuitamente agli indigenti (art. 32, primo comma, Cost.) – sia gran parte di quelli civili (come la spesa necessaria per l’amministrazione della giustizia, funzionale a garantire anche tali diritti). È da tale legame, anche in forza della funzione redistributiva dell’imposizione fiscale e del nesso funzionale con l’art. 3, secondo comma, Cost., che discende la riconducibilità del dovere tributario al crisma dell’inderogabilità di cui all’art. 2 Cost., che rende, oltretutto, di immediata evidenza come il disattenderlo rechi pregiudizio non a risalenti paradigmi, ma al suddetto sistema dei diritti. Tale qualifica, tuttavia, dato il contesto sistematico in cui si colloca, si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui, appunto, il rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. (Precedente: S. 288/2019 - mass. 41902).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, come conv., nella parte in cui prevede la destinazione del gettito del contributo per i servizi antincendio, nella misura del 60%, per assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato anche all’esterno del perimetro aeroportuale. La disposizione censurata non ha fatto venir meno l’originario legame tra il prelievo tributario e la sua finalità, essendo rimasta inalterata la ratio di ridurre il costo, a carico dello Stato, per il servizio antincendio prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti. In base alla lettura pretoria, del resto, non si è in presenza di un tributo di scopo, ma di natura peculiare per il quale sono ben definiti i soggetti passivi, il presupposto economico e la finalità – rispettivamente, le società di gestione, il traffico aereo e la riduzione del costo a carico dello Stato per il servizio antincendio negli aeroporti; inoltre, sul piano contabile, in base al principio generale dell’unità del bilancio, deve escludersi che la scelta legislativa di destinare le risorse del fondo a una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato anche all’esterno del perimetro aeroportuale, sia manifestamente irragionevole e in contrasto con il principio di capacità contributiva).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/11/2008  n. 185  art. 4  co. 3

legge  28/01/2009  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte