Sentenza 209/2014 (ECLI:IT:COST:2014:209)
Massima numero 38091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
09/07/2014; Decisione del
09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Titolo
Acque - Norme della Regione Campania - Istanze di autorizzazione allo scarico di acque reflue -Disciplina che rinvia all'art. 1, comma 250, della legge regionale n. 4 del 2011, che stabilisce il termine di sessanta giorni, scaduto il quale l'autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo revoca - Ricorso del Governo - Rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Acque - Norme della Regione Campania - Istanze di autorizzazione allo scarico di acque reflue -Disciplina che rinvia all'art. 1, comma 250, della legge regionale n. 4 del 2011, che stabilisce il termine di sessanta giorni, scaduto il quale l'autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo revoca - Ricorso del Governo - Rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Testo
E' estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge della Regione Campania 5 maggio 2011, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui, richiamando l'art. 1, comma 250, della legge regionale n. 4 del 2011, prevede un termine di sessanta giorni per la decisione sulla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue, scaduto il quale l'autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo revoca, in quanto la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
E' estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge della Regione Campania 5 maggio 2011, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui, richiamando l'art. 1, comma 250, della legge regionale n. 4 del 2011, prevede un termine di sessanta giorni per la decisione sulla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue, scaduto il quale l'autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo revoca, in quanto la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
05/05/2011
n. 7
art. 1
co. 8
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23