Sentenza 210/2014 (ECLI:IT:COST:2014:210)
Massima numero 38097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/07/2014; Decisione del
09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Titolo
Usi civici - Norme della Regione Sardegna - Piano straordinario di accertamento demaniale - Delega ai Comuni per la ricognizione generale degli usi civici esistenti sui rispettivi territori - Previsione che i Comuni, previa intesa tra le parti interessate, possano "attuare" processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in corso, invece che "proporre" tali processi - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Usi civici - Norme della Regione Sardegna - Piano straordinario di accertamento demaniale - Delega ai Comuni per la ricognizione generale degli usi civici esistenti sui rispettivi territori - Previsione che i Comuni, previa intesa tra le parti interessate, possano "attuare" processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in corso, invece che "proporre" tali processi - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., 3, primo comma, lett. n), dello statuto sardo e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, l'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19, nella parte in cui prevede che i Comuni, previa intesa tra le parti interessate, possano "attuare" processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in corso, invece che "proporre" tali processi. Infatti, tale previsione, incidendo sulla ricognizione oggetto del Piano straordinario di accertamento degli usi civici esistenti, lede l'interesse statale alla conservazione ambientale e paesaggistica, con specifico riguardo alla verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione degli stessi usi civici.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., 3, primo comma, lett. n), dello statuto sardo e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, l'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19, nella parte in cui prevede che i Comuni, previa intesa tra le parti interessate, possano "attuare" processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in corso, invece che "proporre" tali processi. Infatti, tale previsione, incidendo sulla ricognizione oggetto del Piano straordinario di accertamento degli usi civici esistenti, lede l'interesse statale alla conservazione ambientale e paesaggistica, con specifico riguardo alla verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione degli stessi usi civici.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
02/08/2013
n. 19
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 135
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 142
co. 1 lett. h)
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 143
decreto del Presidente della Repubblica 22/05/1975
n. 480
art. 6