Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Dipendenti regionali - Perequazione del trattamento di anzianità - Allineamento al trattamento economico di anzianità spettante ai dipendenti di pari qualifica e anzianità, transitati nei ruoli regionali da altra amministrazione con il trattamento economico di anzianità ivi eventualmente maturato - Materia riservata alla legislazione statale e alla contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost., l'art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008), nella parte in cui - introducendo il comma 2-bis nell'art. 1 della legge regionale n. 118 del 1998 - disciplina la retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali, allineandone l'ammontare a quello percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni, sono transitati nei ruoli regionali. Infatti, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia «ordinamento civile».
- Sul thema decidendum del giudizio di costituzionalità, quale definito dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, v. le citate sentenze nn. 310/2013 e 184/2011, nonché la citata ordinanza n. 298/2011.
- Sui principi fissati dalla legge statale in materia di rapporto di pubblico impiego, quali tipici limiti di diritto privato, nonché sulla disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici, rientrante nella materia dell'«ordinamento civile» riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 61/2014, 286/2013, 225/2013, 290/2012, 215/2012, 339/2011, 77/2011, 332/2010, 151/2010 e 189/2007.
- Per l'accoglimento di analoghe questioni, v. le citate sentenze nn. 290/2012, 77/2011, 7/2011, 332/2010, 151/2010; per la non fondatezza di questioni sollevate da talune Regioni avverso disposizioni statali che disciplinavano aspetti del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, v. le citate sentenze nn. 61/2014, 22572013, 215/2012.
- Sulla soppressione operata dal legislatore statale di analogo istituto previsto in favore di determinate categorie di lavoratori, v. le citate sentenza nn. 6/1994 e 379/1999.