Sentenza 212/2014 (ECLI:IT:COST:2014:212)
Massima numero 38100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
09/07/2014; Decisione del
09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:
38099
Titolo
Aree protette - Norme della Regione Sicilia - Istituzione di parchi regionali e riserve naturali - Composizione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale - Prevista partecipazione, tra gli altri, di tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni - Asserita riduzione delle garanzie partecipative previste dalla normativa statale di settore, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Disposizione che assicura un livello partecipativo degli enti locali conforme o non incompatibile con i principi di cui alla normativa statale di settore - Non fondatezza della questione.
Aree protette - Norme della Regione Sicilia - Istituzione di parchi regionali e riserve naturali - Composizione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale - Prevista partecipazione, tra gli altri, di tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni - Asserita riduzione delle garanzie partecipative previste dalla normativa statale di settore, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Disposizione che assicura un livello partecipativo degli enti locali conforme o non incompatibile con i principi di cui alla normativa statale di settore - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 22 della legge n. 394 del 1991, (Legge quadro sulle aree protette) - dell'art. 3, comma 1, lett. e), della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 che attribuisce alle «tre principali associazioni dei comuni» il potere di designare «tre esperti» come componenti di un organo eminentemente tecnico-professionale, quale è il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, competente in tema di istituzione delle singole aree protette regionali. La predetta disposizione denunciata, infatti, assicura, sia pure in una forma variamente indiretta, un livello partecipativo minimo anche degli enti locali conforme o non incompatibile con i princìpi contenuti nella richiamata legislazione dello Stato.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 22 della legge n. 394 del 1991, (Legge quadro sulle aree protette) - dell'art. 3, comma 1, lett. e), della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 che attribuisce alle «tre principali associazioni dei comuni» il potere di designare «tre esperti» come componenti di un organo eminentemente tecnico-professionale, quale è il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, competente in tema di istituzione delle singole aree protette regionali. La predetta disposizione denunciata, infatti, assicura, sia pure in una forma variamente indiretta, un livello partecipativo minimo anche degli enti locali conforme o non incompatibile con i princìpi contenuti nella richiamata legislazione dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
06/05/1981
n. 98
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 22