Sentenza 213/2014 (ECLI:IT:COST:2014:213)
Massima numero 38101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
09/07/2014; Decisione del
09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Provincia di Bolzano - Aree non edificabili - Criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione - Giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla apposita commissione, all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o asservimento - Lamentata introduzione di un criterio astratto e predeterminato, del tutto svincolato dalla considerazione dell'effettivo valore di mercato - Questione sollevata nella fase rescindente del giudizio di cassazione - Difetto attuale di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Provincia di Bolzano - Aree non edificabili - Criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione - Giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla apposita commissione, all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o asservimento - Lamentata introduzione di un criterio astratto e predeterminato, del tutto svincolato dalla considerazione dell'effettivo valore di mercato - Questione sollevata nella fase rescindente del giudizio di cassazione - Difetto attuale di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (come sostituito dall'art. 38, comma 7, della legge provinciale Bolzano n. 4 del 2008) impugnato, in riferimento agli art. 3, 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto prevede che l'indennità di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla competente commissione, all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o asservimento. Infatti, il remittente giudice di legittimità ha trascurato di argomentare sulla attuale rilevanza di tale questione, non considerando il fatto che, nel giudizio di cassazione, l'organo giudicante si limita a cassare la sentenza impugnata per la dedotta violazione di legge e a devolvere la causa per il giudizio rescissorio ad altro giudice di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nella sede rescissoria potranno, poi, essere riproposte o sollevate d'ufficio le questioni che non possono trovare ingresso in fase di legittimità per mancanza di un interesse attuale e concreto, dovendo essere applicata dal giudice del rinvio la norma in ordine alla quale sono prospettati i dubbi di costituzionalità.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (come sostituito dall'art. 38, comma 7, della legge provinciale Bolzano n. 4 del 2008) impugnato, in riferimento agli art. 3, 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto prevede che l'indennità di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla competente commissione, all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o asservimento. Infatti, il remittente giudice di legittimità ha trascurato di argomentare sulla attuale rilevanza di tale questione, non considerando il fatto che, nel giudizio di cassazione, l'organo giudicante si limita a cassare la sentenza impugnata per la dedotta violazione di legge e a devolvere la causa per il giudizio rescissorio ad altro giudice di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nella sede rescissoria potranno, poi, essere riproposte o sollevate d'ufficio le questioni che non possono trovare ingresso in fase di legittimità per mancanza di un interesse attuale e concreto, dovendo essere applicata dal giudice del rinvio la norma in ordine alla quale sono prospettati i dubbi di costituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
15/04/1991
n. 10
art. 8
co. 3
legge provincia Bolzano
10/06/2008
n. 4
art. 38
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1