Sentenza 214/2014 (ECLI:IT:COST:2014:214)
Massima numero 38102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  09/07/2014;  Decisione del  09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Sostituzione delle pene detentive brevi con la pena pecuniaria - Coefficiente di ragguaglio - Elevazione del valore giornaliero minimo della pena detentiva dai precedenti euro 38 agli attuali euro 250 - Asserita violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza - Asserita violazione del principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità del reato - Richiesta di sostituire, con effetti limitati all'istituto della sostituzione delle pene detentive brevi, il coefficiente di ragguaglio di 250 euro con quello di 97 euro - Scelta riservata al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della disposizione combinata degli artt. 135 cod. pen. (come modificato dall'art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009) e 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che, ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi con la pena pecuniaria, il valore giornaliero della pena detentiva non possa essere inferiore ad euro 250, anziché ad euro 97. Il rimettente chiede di sostituire il censurato coefficiente di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie con quello di 97 euro, individuato applicando al precedente coefficiente (di 38 euro) un aumento percentuale pari a quello massimo che avrebbe dovuto essere apportato, in termini reali, alle pene pecuniarie in forza dei criteri di delega di cui all'art. 3, comma 65, della legge n. 94 del 2009, rimasta inattuata. In tal modo, tuttavia, il giudice a quo invoca un intervento sostitutivo che comporta scelte di politica criminale riservate al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, atteso che la scelta di modificare il rapporto tra pena detentiva e pena pecuniaria oltre i limiti necessari a compensare la svalutazione monetaria (che è alla base dei criteri di delega innanzi indicati) rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa.

- Sulla inammissibilità delle questioni che richiedono interventi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 134/2012 e 36/2012.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 135  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 62

legge  24/11/1981  n. 689  art. 53  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte