Lavoro - Assistenza - Diritto all'indennità di mobilità - Anzianità aziendale utile - Lavoratori interinali successivamente stabilizzati - Esclusione del periodo prestato in forza del contratto di lavoro interinale - Asserita disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti direttamente a tempo indeterminato, all'interno dell'impresa utilizzatrice - Asserita violazione della tutela assistenziale - Insussistenza - Diversità strutturale dei rapporti di lavoro messi a confronto - Disciplina espressiva di discrezionalità non irragionevole - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui esclude per i lavoratori interinali, successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la possibilità di cumulare nell'anzianità aziendale utile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità anche il periodo prestato in forza del contratto di lavoro interinale. I rapporti di lavoro posti a raffronto - quello, rispettivamente, dei lavoratori assunti da un'impresa con contratto a tempo indeterminato, dopo un periodo svolto in forza di contratto di lavoro "interinale", e dei lavoratori assunti fin dall'inizio a tempo indeterminato dalla medesima impresa - non sono strutturalmente omogenei poiché sono diversi i datori di lavoro dei reiterati contratti «per prestazioni di lavoro temporaneo» e del successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato. Né può ravvisarsi una «pari anzianità lavorativa» tra le due tipologie di lavoratori poiché la disposizione censurata - che richiede la continuità del rapporto di lavoro, ai fini del computo della anzianità aziendale utile per fruire della indennità di mobilità - presuppone lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del medesimo datore di lavoro che ha azionato la detta procedura. Inoltre, le imprese fornitrici, inquadrate nel «settore terziario» (art. 49, legge n. 88 del 1989) sono fuori dalle previsioni della detta normativa in quanto possono godere della indennità di mobilità i lavoratori licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale (imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti). Infine, la norma rappresenta una ragionevole esplicazione della discrezionalità del legislatore, cui è rimessa la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie.
- Per l'affermazione del principio secondo cui, in materia di previdenza e assistenza sociale, il legislatore gode di ampia discrezionalità con il solo limite del rispetto dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 120/2012, 36/2012, 234/2011, 234/2008 e 202/1999; ordinanza n. 448/1999.
- Sulla eterogeneità delle fattispecie messe a confronto, v. le citate sentenze nn. 108/2013, 234/2008, 184/2000 e 413/1995; ordinanza n. 92/2009.
- Sulla natura dell'indennità di mobilità, v. le citate sentenze nn. 234/2011, 285/2003 e 184/2000.
- Sul contenuto e sulla immediata operatività nell'ordinamento giuridico dell'art. 38, secondo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 426/2006 e 22/1969.
- Per l'affermazione che è il sistema delle assicurazioni nel suo complesso ad essere chiamato a far fronte in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sull'attività lavorativa, v. la citata sentenza n. 80/1971.