Salute (tutela della) - Distribuzione dei farmaci - Medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica - Divieto di vendita nelle c.d. parafarmacie - Asserita irragionevolezza - Asserita violazione del principio di tutela della concorrenza - Insussistenza - Criterio coerente con il regime pianificato delle farmacie che esclude l'incondizionata liberalizzazione, a tutela della salute - Conformità della disciplina alla giurisprudenza della Corte di giustizia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 4, Cost., nella parte in cui non consente agli esercizi commerciali ivi previsti (c.d. parafarmacie) la vendita di medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica. Non è irragionevole prevedere per alcuni farmaci di fascia C (cioè quelli dispensabili nelle c.d. parafarmacie) la permanenza dell'obbligo della prescrizione medica e, di conseguenza, il divieto di vendita nelle parafarmacie. Infatti, anche se tra queste ultime e le farmacie sono ravvisabili una serie di elementi comuni, tuttavia permangono significative differenze in quanto solo le seconde sono assoggettate ad una serie di obblighi derivanti dalle esigenze di tutela della salute dei cittadini. Non sussiste, neppure, l'asserita violazione dell'art. 41 Cost. e del principio di tutela della concorrenza in quanto, in conformità col consolidato orientamento della Corte, il regime delle farmacie va ricondotto nella materia della «tutela della salute», anche se questa collocazione non esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza, come altre nell'ambito della medesima materia. Infatti, con l'art. 32 del d.l. n. 201 del 2011 il legislatore ha ulteriormente ampliato la possibilità per le parafarmacie di vendere medicinali di fascia C, mantenendo fermo il criterio della prescrizione medica quale discriminante tra i farmaci necessariamente dispensati dalle farmacie e quelli che possono esserlo anche dalle parafarmacie. D'altra parte, l'incondizionata liberalizzazione di questa categoria di farmaci inciderebbe, con effetti che non sono tutti prevedibili, sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, diversamente dalle farmacie, non sono inserite nel sistema di pianificazione territoriale, col conseguente rischio di alterare il sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini.
- Sulla riconducibilità del regime delle farmacie alla materia «tutela della salute», v. le citate sentenze nn. 255/2013, 231/2012, 150/2011, 295/2009, 430/2007 e 87/2006.
- Sulla compatibilità della censurata normativa coi principi del diritto dell'Unione europea, sotto il profilo della tutela della libertà di stabilimento, v. le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 5 dicembre 2013, in cause riunite C-159, 160 e 161/12, Venturini; 1° giugno 2010, in cause riunite C-570/07 e C-571/07, Blanco Perez e Chao Gomez, punti 70 e 71; 13 febbraio 2014, in causa C-367/12, Sokoll-Seebacher, punti 24-25.