Formazione professionale - Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento - Previsione che i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ricorso deliberato in via d'urgenza dalla Giunta provinciale - Deposito in giudizio dell'atto di ratifica del Consiglio oltre il termine previsto per la costituzione della parte ricorrente - Inammissibilità del ricorso.
È inammissibile il ricorso con cui la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 2, comma 5-ter, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99), che disciplina interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile, e tirocini formativi di orientamento, per i quali i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Infatti, il ricorso è stato deliberato in via d'urgenza dalla Giunta provinciale, tempestivamente notificato e depositato, senza che ad esso fosse allegato l'atto di ratifica del Consiglio, adottato e depositato nella cancelleria della Corte ben oltre il termine previsto per il deposito del ricorso (dieci giorni dall'ultima notificazione). Secondo la giurisprudenza costituzionale, è entro tale termine - che identifica un momento essenziale del giudizio in via principale - che deve essere acquisito agli atti del processo l'atto di ratifica dell'organo statutariamente competente a deliberare l'impugnazione. Né, nella fattispecie, sono state riscontrate circostanze straordinarie ed impreviste tali da render impossibile il rispetto dei termini perentori del processo costituzionale poiché le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, pur rendendolo meno agevole, non avrebbero impedito l'osservanza dei predetti termini.
- Nel senso che, in tema di giudizi di legittimità costituzionale in via principale e per conflitto di attribuzione tra enti, la "previa deliberazione" della proposizione del ricorso introduttivo da parte dell'organo collegiale competente è esigenza non solo formale, ma sostanziale per l'importanza dell'atto e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che lo stesso può produrre, non sussistendo un principio generale per cui ogni organo di presidenza potrebbe, in caso di urgenza e salvo ratifica, adottare i provvedimenti spettanti al collegio, e non potendo l'originario difetto di potere dell'organo ricorrente essere sanato da una delibera dell'organo collegiale adottata dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, v. le citate sentenze nn. 142/2012, 54/1990, 147/1972, 8/1967, 119/1966, 76/1963, 36/1962 e 33/1962.
- Nel senso che l'eccezionale e temporanea legittimazione processuale della Giunta provinciale a deliberare in via d'urgenza la proposizione del ricorso introduttivo deve essere necessariamente consolidata e resa definitiva, in quanto prevista solo a titolo provvisorio, mediante ratifica entro un termine predeterminato, v. la citata sentenza n. 142/2012.
- Nel senso che il deposito del ricorso notificato, da effettuarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione, costituisce un momento essenziale del processo costituzionale in quanto a partire da tale momento le parti possono costituirsi in giudizio e che l'atto di ratifica dell'impugnazione della legge statale deve essere depositato nel termine del deposito del ricorso stesso, v. la citata sentenza n. 142/2012.