Sentenza 218/2014 (ECLI:IT:COST:2014:218)
Massima numero 38106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  09/07/2014;  Decisione del  09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Responsabilità civile - Citazione delle persone giuridiche e degli enti chiamati a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti - Preclusione - Asserita disparità di trattamento tra persone offese nel processo penale - Censura dell'intero testo normativo recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, senza individuazione della disposizione ritenuta lesiva - Petitum generico che non chiarisce l'intervento additivo richiesto - Questione che muove da un erroneo presupposto interpretativo - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. e del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che nel processo penale le persone offese possono chiedere agli enti il risarcimento dei danni subiti per il comportamento dei loro dipendenti. L'ordinanza di rimessione censura l'intero testo normativo recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, senza individuare la disposizione asseritamente lesiva del principio di uguaglianza e non indica l'intervento additivo da adottare per eliminare la denunciata illegittimità costituzionale. La questione muove, infine, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen. non consentirebbe la citazione dell'ente come responsabile civile. Contrariamente a quanto ritiene il rimettente, infatti, l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato commesso dalla persona fisica, sicché quest'ultima e l'ente non possono qualificarsi come coimputati nel medesimo reato; in base alla disposizione indicata, inoltre, intesa nel suo corretto significato, la citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati non è esclusa prima del suo proscioglimento, ma è ammessa sotto condizione, nel senso che produce effetto solo nel caso in cui l'imputato venga prosciolto od ottenga una sentenza di non luogo a procedere. Sotto entrambi i profili indicati, pertanto, l'art. 83, comma 1, cod. proc. pen. non costituisce un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile.

- Con riferimento all'onere gravante sul rimettente di individuare, all'interno di un determinato corpo normativo, la norma o la parte di essa che determinerebbe la lamentata lesione dei parametri costituzionali evocati, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 21/2003, 337/2002 e 97/2000.

- Sulla inammissibilità delle questioni per generica e incerta formulazione del petitum, v., ex plurimis, le seguenti citate pronunce: sentenze nn. 60/2014 e 16/2011; ordinanze nn. 318/2013 e 113/2012.

- Sulla erroneità del presupposto interpretativo quale causa di inammissibilità della questione, v. le citate sentenze nn. 249/2011 e 125/2009.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 83  co. 

decreto legislativo  08/06/2001  n. 231  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte