Sentenza 219/2014 (ECLI:IT:COST:2014:219)
Massima numero 38108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  09/07/2014;  Decisione del  09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:  38107


Titolo
Impiego pubblico - Scuola - Personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) - Previsione che gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti (blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo) - Asserita lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Asserita irragionevole disparità di trattamento del personale della scuola - Asserita lesione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato - Asserita lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio di capacità contributiva e del principio di progressività - Asserita violazione dell'autonomia negoziale riservata alle parti nell'ambito della contrattazione collettiva - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 23, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53, 97, Cost. - il quale prevede che, per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, gli anni 2010, 2011, 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. In primo luogo, la disposizione censurata, non dando luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinata a reperire risorse per l'erario, non presenta i caratteri indefettibili della fattispecie tributaria. Non è ravvisabile neppure una lesione degli artt. 42 e 97, Cost., in quanto la disposizione non ha carattere provvedimentale, poiché non è destinata ad incidere su un numero determinato e molto limitato di destinatari, né ha un contenuto particolare e concreto. Inoltre, non risultano violati gli artt. 2 e 3 Cost. perché l'intervento in esame è giustificato, nel suo complesso, dalle notorie esigenze di contenimento della spesa pubblica, in presenza del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato dei sacrifici richiesti. Non è leso neppure l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, in quanto le disposizioni censurate, pur incidendo sulla disciplina dei rapporti di durata, non sono caratterizzate da irrazionalità. Non si ravvisa, infine, una violazione degli artt. 35, 36 e 39, complessivamente considerati, in quanto la fissazione del limite agli incrementi economici definisce il confine entro il quale può svolgersi l'attività negoziale delle parti, dovendosi svolgere la contrattazione collettiva entro limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente determinati dal legislatore.

- Sulla natura di principio di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, v. la citata sentenza n. 181/2014.

- Sulla non fondatezza di talune questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, v. le citate sentenze nn. 154/2014, 310/2013 e 304/2013.

- Sugli elementi indefettibili della fattispecie tributaria, v. le citate sentenze nn. 310/2013 e 223/2012.

- Sulla giustificazione di taluni interventi per le esigenze di contenimento della spesa pubblica, v. le citate sentenze nn. 310/2013, 166/2012, 302/2010, 236/2009 e 206/2009.

- Sulla lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica , con riguardo a disposizioni che modifichino in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, v. la citata sentenza n. 310/2013.

- Sulla impossibilità di svolgere un giudizio sulla conformità all'art. 36, Cost., per singoli istituti, né giorno per giorno, v. le citate sentenze nn. 310/2013, 304/2013, 366/2006 e 287/2006.

- Sulla necessità che i sacrifici dovuti alla situazione di crisi economica interessino periodi più lunghi rispetto a quelli considerati nella giurisprudenza costituzionale relativa alla manovra economica del 1992, v. la citata sentenza n. 310/2013.

- Sul rapporto di lavoro pubblico privatizzato, disciplinato in sede di contrattazione collettiva, v. le citate sentenze nn. 36/2013 e 290/2012.

- Sulla compressione dell'autonomia collettiva, v. le citate sentenze nn. 40/2007, 393/2000, 143/1998, 124/1991 e 34/1985.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 23

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte