Intervento in giudizio - Interventi del CODACONS e dell'Aidma Onlus - Atti di intervento depositati oltre il termine perentorio - Inammissibilità.
È inammissibile l'intervento spiegato dal CODACONS e dall'AIDMA Onlus nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 31, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011), impugnati, in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., nella parte in cui non prevedono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del r.d. n. 773 del 1931, in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 del medesimo decreto. Infatti, nella specie non risulta osservato il termine, ritenuto perentorio dalla costante giurisprudenza costituzionale, di 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, stabilito per il deposito dell'atto di intervento dall'art. 4 dalle norme introduttive per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- Sulla perentorietà del termine per il deposito dell'atto di intervento, v., ex multis, la citata sentenza n. 303/2010.
- Sul thema decidendum del giudizio di costituzionalità, quale definito dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, v., tra le molte, le citate sentenze nn. 271/2011, 236/2009, 56/2009, 86/2008, 244/2005; nonché la citata ordinanza n. 174/2003.