Gioco e scommesse - Disposizioni che disciplinano i poteri normativi e provvedimentali attribuiti agli organi rappresentativi degli enti locali - Ritenuta impossibilità di finalizzare tali poteri al contrasto della diffusione del gioco di azzardo patologico - Asserita lesione del diritto alla salute - Omessa esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per omessa esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, impugnato, in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., nella parte in cui, disciplinando i poteri normativi e provvedimentali attribuiti al sindaco in materia di gioco e scommesse, non prevede che tali poteri possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico. Infatti, così come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità e di merito, proprio la disposizione censurata può fornire un fondamento legislativo al potere del sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco. Inoltre, il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco potrebbe essere anche ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio.
- Sull'inammissibilità delle questioni per inadeguata utilizzazione dei poteri interpretativi del giudice rimettente e per mancata esplorazione di soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 304/2012 e 102/2012.