Gioco e scommesse - Libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, derogabile per motivi connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali - Lamentata assenza di principi normativi per il contrasto alla diffusione del gioco di azzardo patologico - Omessa motivazione in ordine alla necessità di fare applicazione della norma impugnata nel giudizio a quo - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011), impugnato, in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., nella parte in cui, relativamente all'apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, ammette la derogabilità del generale principio di libertà attraverso l'introduzione di limiti territoriali, purché «connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali». Infatti, stante il richiamo insuperabile del dato testuale all'apertura di nuovi esercizi commerciali, il rimettente omette di fornire elementi di conoscenza circa l'effettiva novità degli esercizi interessati, sottraendosi, in tal modo, all'onere di motivare la necessità di fare applicazione della norma impugnata.
- Sulla possibilità di rettificare l'oggetto della questione, laddove i termini della stessa risultino sufficientemente chiari, v. le citate sentenze nn. 387/2008, 430/1995, 188/1994 e 142/1993, nonché le citate ordinanze nn. 211/2004, 5/1998 e 476/1994.