Sentenza 220/2014 (ECLI:IT:COST:2014:220)
Massima numero 38112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  09/07/2014;  Decisione del  09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:  38109  38110  38111


Titolo
Gioco e scommesse - Disposizioni che disciplinano i poteri normativi e provvedimentali attribuiti agli organi rappresentativi degli enti locali - Lamentata assenza di principi normativi per il contrasto alla diffusione del gioco di azzardo patologico - Indeterminatezza e ambiguità del petitum - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per indeterminatezza e ambiguità del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, impugnato, in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., «nella parte in cui determina[no] una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della "ludopatia"». Infatti, il rimettente descrive in modo carente la fattispecie - limitandosi a riferire che oggetto dell'impugnativa è il regolamento consiliare, senza specificare il relativo contenuto, e omettendo di specificare i vizi di legittimità dai quali sarebbe affetto - e, prospettando un intervento additivo della Corte, non specifica la direzione e i contenuti del suddetto intervento correttivo auspicato.

- Sull'indeterminatezza ed ambiguità del petitum, qualora non sia indicato il "verso" dell'addizione richiesta, v. le citate sentenze nn. 220/2012, 186/2011, 11772011; nonché le citate ordinanze nn. 335/2011, 260/2011, 21/2011 e 54/2008.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 42  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte