Ordinanza 223/2014 (ECLI:IT:COST:2014:223)
Massima numero 38115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
09/07/2014; Decisione del
09/07/2014
Deposito del 18/07/2014; Pubblicazione in G. U. 23/07/2014
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Equa riparazione - Violazione del termine ragionevole del processo - Esclusione dell'indennizzo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione solo se questa sia "connessa a condotte dilatorie della parte" - Riconoscimento di un livello di tutela superiore a quello riconosciuto dalle norme della CEDU - Asserita violazione della convenzione - Insussistenza - Affermazione del principio della massima espansione delle tutele e della conseguente prevalenza della fonte che conferisce la protezione più intensa - Manifesta infondatezza della questione.
Equa riparazione - Violazione del termine ragionevole del processo - Esclusione dell'indennizzo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione solo se questa sia "connessa a condotte dilatorie della parte" - Riconoscimento di un livello di tutela superiore a quello riconosciuto dalle norme della CEDU - Asserita violazione della convenzione - Insussistenza - Affermazione del principio della massima espansione delle tutele e della conseguente prevalenza della fonte che conferisce la protezione più intensa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 35, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. d), della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui esclude l'indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione solo se questa sia «connessa a condotte dilatorie della parte». La normativa censurata, pur accordando all'interesse alla ragionevole durata del processo un livello di tutela superiore a quello riconosciuto dalla Convenzione non comporta alcuna lesione del parametro evocato poiché i livelli minimi di tutela dei diritti fondamentali prefigurati dalla CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, costituiscono, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., un limite inderogabile per il legislatore italiano solo "verso il basso", ma non "verso l'alto".
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 35, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. d), della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui esclude l'indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione solo se questa sia «connessa a condotte dilatorie della parte». La normativa censurata, pur accordando all'interesse alla ragionevole durata del processo un livello di tutela superiore a quello riconosciuto dalla Convenzione non comporta alcuna lesione del parametro evocato poiché i livelli minimi di tutela dei diritti fondamentali prefigurati dalla CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, costituiscono, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., un limite inderogabile per il legislatore italiano solo "verso il basso", ma non "verso l'alto".
- Sull'esclusione dell'indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e ciò anche in assenza di condotte dilatorie della parte, v. la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi contro Italia.
- Sul principio della massima espansione delle tutele e della conseguente prevalenza della fonte che conferisce la protezione più intensa, v. la sentenza n. 317/2009.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/03/2001
n. 89
art. 2
co. 2
decreto-legge
22/06/2012
n. 83
art. 55
co. 1
legge
07/08/2012
n. 134
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
co. 1
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 35
co. 3 lett. b)