Sentenza 224/2014 (ECLI:IT:COST:2014:224)
Massima numero 38116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  15/07/2014;  Decisione del  15/07/2014
Deposito del 25/07/2014; Pubblicazione in G. U. 30/07/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Disposizioni di riordino di varie e rilevanti funzioni amministrative dell'ente territoriale - Nuovi oneri - Copertura mediante stanziamenti di spesa già disposti in bilancio e autorizzati per altri interventi poi abrogati, nonché rinvio alla legge finanziaria annuale per la definizione della spesa a carico degli esercizi finanziari successivi - Generica e non quantificata asserzione di economie inerenti ad una sola delle funzioni interessate al riordino legislativo - Violazione dell'obbligo di analitica copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10, che dispone la riorganizzazione di una serie di varie e rilevanti di funzioni amministrative, senza determinarne gli effetti finanziari attivi e passivi e la loro influenza complessiva sul bilancio di competenza e sugli esercizi futuri. Invero, il principio di analitica copertura finanziaria - espresso dall'art. 81, quarto comma, Cost., e ora sostanzialmente riprodotto nell'art. 81, terzo comma, Cost., come formulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e previsto dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 - ha natura di precetto sostanziale cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili. Nel caso di norme a regime, come quelle di specie, tali operazioni devono essere riferite sia all'esercizio di competenza che a quelli successivi in cui le norme esplicheranno effetti.

- Per l'affermazione che la legge provinciale, in quanto nuova e latrice di oneri, deve individuare, sia pure in via presuntiva, i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione e deve provare la copertura delle spese derivanti dalla sua adozione, ogniqualvolta siano in essa previsti, ancorchè sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti, nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche, v. le citate sentenze nn. 115/2012 e 141/2010.

- Nel senso che la mancanza o l'esistenza di un onere non si desume dall'indicazione nella legge della cosiddetta "copertura", ma dal contenuto della legge stessa, v. la citata sentenza n. 30/1959.

- Nel senso che la generica e non qualificata asserzione di economie inerenti ad una sola delle funzioni interessate al riordino legislativo non è idonea ad assicurare una copertura credibile quando nella posta di bilancio interessata convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali, v. la citata sentenza n. 115/2012.

- Nel senso che la riduzione compensativa di autorizzazioni derivanti da disposizioni di legge modificate deve essere espressa e analiticamente quantificata, in quanto finalizzata a compensare gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa, v. la citata sentenza n. 115/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  19/07/2013  n. 10  art. 25  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte