Sentenza 225/2014 (ECLI:IT:COST:2014:225)
Massima numero 38117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  15/07/2014;  Decisione del  15/07/2014
Deposito del 25/07/2014; Pubblicazione in G. U. 30/07/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Fallimento e procedure concorsuali - Procedura di concordato preventivo - Proposta di concordato contenente una transazione fiscale del credito IVA - Possibilità di prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche la falcidia del debito fiscale - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di eguaglianza per la mancata possibilità per l'amministrazione finanziaria di valutare in concreto la convenienza del piano che proponga un importo superiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore - Insussistenza - Peculiare disciplina derivante dalle regole comunitarie - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevedono che la proposta di concordato contenente una transazione fiscale, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, possa prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento. Infatti, è la natura dell'IVA, quale «risorsa propria» dell'Unione europea, a spiegare i vincoli per gli Stati membri nella gestione e riscossione dell'imposta, come pure l'inderogabilità della disciplina interna del tributo e, nella specie, la formulazione del censurato art. 182-ter, che, in ossequio al principio dell'indisponibilità della pretesa tributaria, ha escluso la falcidiabilità del credito IVA in sede di transazione fiscale, consentendone solo la dilazione di pagamento. La previsione legislativa della sola modalità dilatoria non lede il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, dovendo essere intesa come il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo. Né sussiste alcun vulnus per i criteri di «economicità» e di «massimizzazione delle risorse» in considerazione del fatto che persiste in capo all'amministrazione finanziaria la possibilità di riscuotere il tributo in futuro, con la contestuale approvazione di un piano di concordato idoneo a garantire il graduale superamento dello stato di crisi dell'impresa. È, altresì, infondata la censura di violazione del principio di eguaglianza riguardante la mancata possibilità per l'amministrazione finanziaria di valutare in concreto la convenienza del piano che proponga un importo superiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore, diversamente da quanto previsto in relazione ad altre categorie di debitori. Un siffatto ragionamento, infatti, accosta trattamenti differenziati che la disciplina del concordato fallimentare prevede per diverse categorie di creditori, non tenendo in debita considerazione le peculiarità della regolamentazione della transazione fiscale del credito IVA. Quest'ultimo non è riconducibile a nessuna delle tradizionali categorie di crediti privilegiati e chirografari, essendo assoggettato ad una disciplina eccezionale attributiva di un trattamento peculiare ed inderogabile, che, consentendo esclusivamente la transazione dilatoria, è tesa ad assicurare il pagamento integrale di un'imposta assistita da un privilegio di grado postergato, in deroga al principio dell'ordine legale delle cause di prelazione. Infine, la normativa censurata è, di per sé, disciplina eccezionale rispetto al principio generale dell'indisponibilità della pretesa erariale.

- Sulla compatibilità comunitaria della disciplina impugnata, v. la citata sentenza n. 241/2010.

- Sulla violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in caso di contrasto con una norma comunitaria priva di efficacia diretta, v. ex plurimis l'ordinanza n. 207/2013 e le sentenze nn. 348/2007; 349/2007; 102/2008; 227/2010; 75/2012; 207/2013.

- Sul principio dell'assoluta irrilevanza del condono sui poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria con riferimento alla sussistenza dei crediti vantati dal contribuente, v. la citata sentenza n. 247/2011.

- Sul limite all'estensione di norme che costituiscono deroghe a principi generali, v. le sentenza n. 112/2013 e l'ordinanza n. 49/2013.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 160  co. 

decreto-legge  14/03/2005  n. 35  art.   co. 

legge  14/05/2005  n. 80  art.   co. 

decreto legislativo  09/01/2006  n. 5  art.   co. 

decreto legislativo  12/09/2007  n. 169  art.   co. 

decreto-legge  29/11/2008  n. 185  art.   co. 

legge  28/01/2009  n. 2  art.   co. 

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art.   co. 

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte