Lavoro - Illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro - Risarcimento del danno -Determinazione nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a integrale ristoro del pregiudizio subito dal lavoratore -Ritenuto contrasto con la clausola di non regresso prevista dalla normativa comunitaria nell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza degli obblighi scaturenti dall'adesione all'Unione europea - Insussistenza - Censura di disposizione che esula dall'ambito di applicazione della clausola di non regresso - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. in relazione alla clausola 8.3 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE - dell'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, il quale limita l'ammontare del risarcimento del danno dovuto al lavoratore a seguito della illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, fissandolo nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e disponendo che esso ristora per intero il pregiudizio subìto, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo intercorrente fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Le disposizioni censurate esulano dall'ambito di applicazione della menzionata clausola 8.3, che prevede il divieto di reformatio in peius rispetto al regime previgente, poiché non sono collegate all'attuazione dell'accordo quadro, ma mirano a scopi distinti. La finalità perseguita con l'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, infatti, come chiarito nella sentenza n. 303 del 2011 poi sostanzialmente recepita con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, non era quella di recepire ed attuare l'accordo quadro in materia di contratto a tempo determinato, bensì quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, imponendo un meccanismo semplificato e di più rapida definizione di liquidazione del danno a fronte della illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro.
- Sui diversi compiti spettanti al giudice comune nel valutare la compatibilità comunitaria della normativa censurata a seconda che la disposizione comunitaria sia direttamente efficace o priva di afficacia diretta, v. le sentenze nn. 75/2012, 28/2010, 227/2010 e 284/2007 nonché l'ordinanza n. 207/2013.
- Sulla natura della clausola 8.3 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato quale norma non direttamente produttiva di effetti nell'ordinamento interno, v. le sentenze della Corte di giustizia 24 giugno 2010, C-98/09, Sorge, punto 50 e 23 aprile 2009, C-378/07, Angelidaki ed altri, punti 209-211.
- Sulla ratio dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, v. la sentenza n. 303/2011.