Previdenza - Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 - Pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge - Indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa - Attribuzione nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta - Asserita incidenza delle disposizioni sui giudizi pendenti, in violazione del principio di certezza del diritto e dell'equo processo come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Insussistenza - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui - interpretando l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta - incidono sui giudizi pendenti alla data della loro entrata in vigore, in violazione dei principi di certezza del diritto e dell'equo processo. Come già affermato nella sent. n. 1 del 2011, le denunciate norme sono effettivamente interpretative e assumono come referente un orientamento giurisprudenziale presente, seppur minoritario, scegliendo uno dei possibili significati della norma interpretata. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore». Inoltre, nella fattispecie vengono in evidenza rapporti di durata, sicché non può parlarsi di un legittimo affidamento nella loro immutabilità; mentre, d'altro canto, le innovazioni apportate, pur senza trascurare i diritti acquisiti, hanno non irragionevolmente mirato alla armonizzazione e perequazione di tutti i trattamenti pensionistici, pubblici e privati. L'odierno rimettente non ha addotto nuove argomentazioni a sostegno delle censure già esaminate.
- Per l'infondatezza di identica questione v. la citata sentenza n. 1/2011.
- Sulla qualificazione delle norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quali «norme interposte», integrando, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., v., ex multis, le citate sentenze nn. 78/2012, 349/2007 e 348/2007.
- Per le precedenti pronunce di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa impugnata, v., ex multis, le citate sentenze nn. 1/2011, 228/2010 e 74/2008.
- Per l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore», v., ex plurimis, sentenze nn. 209/2010, 24/2009, 170/2008 e 234/2007.
- Per questioni di legittimità costituzionale per certi versi analoghe, con riferimento a norme interpretative con efficacia retroattiva concernenti la materia previdenziale, v. le citate sentenze nn. 15/2012 e 257/2011.