Assistenza e solidarietà sociale - Servizi sociali - Requisiti di accesso - Residenza - Condizione - Ragionevole collegamento con la funzione del servizio richiesto - Necessità di un più stretto scrutinio di ragionevolezza in caso di intervento relativo a un bisogno primario - Conseguente inammissibilità, in tal caso, del criterio del pregresso legame con la comunità territoriale di riferimento (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione della Regione Toscana che prevede, tra i requisiti per la concessione di un contributo economico a favore di famiglie con figli minori disabili, la residenza biennale continuativa nel territorio regionale anziché al momento della presentazione della domanda). (Classif. 022005).
La possibilità, in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, di introdurre criteri selettivi per l’accesso ai servizi sociali, utilizzando il requisito della residenza, è ammessa a condizione che sussista un ragionevole collegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio al cui accesso fa da filtro. Il controllo sulla sussistenza e sull’adeguatezza di tale correlazione è operato secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell’art. 3, primo comma, Cost., che muove dall’identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto. La necessità di un’adeguata e ragionevole correlazione tra la ratio della misura e il requisito della residenza protratta non viene meno nel caso in cui il legislatore regionale abbia istituito una prestazione ulteriore e facoltativa, che si pone al di sopra dei livelli minimi essenziali. (Precedenti: S. 199/2022 - mass. 45086; S. 42/2021 - mass. 43701; S. 7/2021 - mass. 43549; S. 281/2020 - mass. 42947; S. 44/2020 - mass, 43051; S. 107/18 - mass. 40774; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 141/2014; S. 222/2013 - mass. 37325; S. 172/2013; S. 133/2013 - mass. 37132; S. 4/2013 - mass. 36878; S. 2/2013; S. 40/2011 - mass. 35326; S. 432/2005 - mass. 29982).
Se la ratio dell’intervento è quella di alleviare un bisogno primario della persona, il requisito della residenza protratta deve essere sottoposto a uno scrutinio particolarmente stretto, in quanto maggiore è l’inerenza della prestazione a un bisogno essenziale della persona, meno si giustifica la scelta di condizionarla a requisiti diversi e aggiuntivi rispetto alla sola residenza nel territorio della Regione. Laddove, invece, tale finalità non venga in evidenza, il citato criterio può rinvenire la sua giustificazione nel collegamento con l’attitudine del nucleo familiare ad agire stabilmente nel territorio regionale. (Precedenti: S. 141/2014 - mass. 37953; S. 222/2013 - mass. 37326)
La garanzia dei diritti fondamentali dell’individuo, tanto più se volta al soddisfacimento di necessità e bisogni di carattere sociale, può avere un legame con la comunità territoriale di riferimento; ciò non può risolversi, tuttavia, in una sostanziale preclusione motivata unicamente dall’esigenza di valorizzare il contributo pregresso che, mediante l’imposizione locale, alcune categorie di cittadini hanno fornito. Ove, infatti, i requisiti selettivi fondati sul radicamento territoriale non tengano conto dei caratteri essenziali dei bisogni primari cui le politiche sociali sono finalizzate, l’argomento del contributo pregresso tende inammissibilmente ad assegnare al dovere tributario finalità commutative, mentre esso è una manifestazione del dovere di solidarietà sociale. (Precedente: S. 107/2018).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 5, comma 4, lett. b, della legge reg. Toscana n. 73 del 2018, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di 700 euro annui finalizzato a sostenere le famiglie con figli disabili minori, per il triennio 2019-2021, quello per cui sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo, anziché al momento della presentazione della domanda. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Firenze, sez. lavoro, introduce – nell’esercizio della competenza legislativa residuale in materia di politiche sociali – un sussidio integrativo alle famiglie in cui sia presente un minore disabile, misura certamente volta al soddisfacimento di bisogni primari dell’individuo. Il requisito della residenza continuativa biennale nel territorio regionale è, pertanto, irragionevole perché, a differenza degli altri requisiti previsti – la gravità della condizione di handicap, la convivenza del genitore richiedente e la soglia di reddito ai fini ISEE – non è riconducibile a una condizione particolare di bisogno o di necessità, idonea a operare una selezione tra i nuclei familiari che richiedono la provvidenza. Inoltre, per una famiglia in cui sia presente un minore disabile grave, la scelta di risiedere in un certo territorio assume un valore diverso e peculiare rispetto ad altri nuclei familiari, per cui imporre la maturazione di un certo periodo di residenza protratta si palesa discriminatoria, potendo la selezione così operata portare ad escludere soggetti altrettanto, se non più, esposti alle condizioni di bisogno e di disagio. Infine, l’eliminazione, da parte della medesima Regione Toscana, di tale requisito per i periodi successivi al 2021 ulteriormente avvalora, anche dal punto di vista delle risorse impiegabili, il difetto di correlazione tra il censurato criterio selettivo e la natura e le finalità del contributo).