Sentenza 229/2014 (ECLI:IT:COST:2014:229)
Massima numero 38121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  24/09/2014;  Decisione del  24/09/2014
Deposito del 06/10/2014; Pubblicazione in G. U. 08/10/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordini professionali - Notariato - Delega al Governo per il "riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili" - Azione disciplinare per le infrazioni commesse dai notai - Decreto legislativo che prevede l'allungamento della prescrizione da quattro a cinque anni e introduce l'istituto dell'interruzione della prescrizione - Asserito eccesso di delega per contrasto con i principi e i criteri direttivi della delega consistenti nella "previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva" - Insussistenza - Scelte del legislatore delegato coerenti con gli indirizzi generali e compatibili con la ratio della delega - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 146, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249), impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto eleva da quattro a cinque anni il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare del notaio e introduce l'istituto dell'interruzione del corso della prescrizione. L'art. 7 della legge n. 246 del 2005 ha delegato il Governo ad adottare appositi decreti legislativi per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, prevedendo l'obbligo di legiferare anche in ordine alla previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale ed alla revisione dell'istituto della recidiva. L'art. 76 Cost. non osta all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, nella specie, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo. Pertanto, l'ampliamento del termine prescrizionale dell'illecito disciplinare del notaio e l'introduzione dell'istituto dell'interruzione del corso della prescrizione costituiscono scelte del legislatore delegato coerenti con gli indirizzi generali della delega e compatibili con la sua ratio.

- Sulla struttura del controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 230/2010, 112/2008, 98/2008 e 140/2007.

- Sui criteri per la corretta individuazione del contenuto della delega, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 341/2007, 426/2006 e 285/2006.

- In relazione alla necessità di interpretare le disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi posti dal legislatore delegante, a loro volta da interpretare alla luce della ratio della legge delega, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 237/2013, 119/2013, 272/2012 e 98/2008.

- Sulla possibilità per il legislatore delegato di valutare le situazioni giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte, «nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi», v. le citate sentenze nn. 98/2008 e 163/2000.



Atti oggetto del giudizio

legge  16/02/1913  n. 89  art. 146  co. 1

legge  16/02/1913  n. 89  art. 146  co. 2

decreto legislativo  01/08/2006  n. 249  art. 29  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  28/11/2005  n. 246  art. 7