Impiego pubblico - Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Previsione che, in sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2009 - Lamentato accorpamento in unico bando dei posti di risulta del concorso per capo reparto 2007 e di quelli del concorso del 2008 - Asserita lesione del principio di eguaglianza con riguardo all'accesso agli uffici pubblici - Asserita lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita irragionevolezza - Insussistenza - Disciplina temporanea e straordinaria, indispensabile ai fini del corretto funzionamento del servizio - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 131, censurato nella parte in cui stabilisce che, in sede di prima applicazione della disciplina delle procedure concorsuali per l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009, anziché dal 1° gennaio 2008. La fattispecie normativa censurata non collide con le regole generali poste in materia concorsuale dall'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (d.lgs. n. 217 del 2005), rispetto alle quali si pone in un rapporto di specifica transitorietà, non costituisce scelta arbitraria ed irrazionale e non pregiudica imparzialità e buon andamento dei servizi, principi in relazione ai quali si presenta in modo teleologicamente articolato. Il sistema delineato dall'art. 3 del richiamato d.l. è nel suo complesso finalizzato, da un lato, a realizzare un graduale ed appropriato passaggio dal vecchio ordinamento di cui alla legge n. 521 del 1988 a quello introdotto dal richiamato d.lgs. n. 217 del 2005; dall'altro, a rendere più agevole il reclutamento di capi squadra e capi reparto al fine di assicurare il servizio in modo tempestivo ed efficiente. In particolare, con specifico riferimento alla disposizione censurata, la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione precisa che si tratta di una norma transitoria, indispensabile a consentire l'applicazione del meccanismo della risulta al primo concorso semplificato per capo squadra, cioè quello con decorrenza 1° gennaio 2009. La diacronia rispetto alla regola prevista dal comma 3 del medesimo art. 3 viene spiegata in tale contesto alla luce della circostanza del previo espletamento del concorso per capo squadra rispetto a quello di capo reparto, in luogo del loro contestuale svolgimento, quale misura indispensabile proprio ai fini del corretto funzionamento del servizio.
- Per il riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento da parte del legislatore in ordine all'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica, le cui scelte possono essere sindacate solo se arbitrarie o manifestamente irragionevoli, v. le citate sentenze nn. 234/2007, 4/1994 e 448/1993, oltre, ex plurimis, sentenza n. 192/2008.