Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Riorganizzazione per il contenimento della spesa dell'apparato amministrativo del Consiglio regionale - Attribuzione dell'incarico di coordinamento dell'apparato medesimo, senza oneri aggiuntivi, ad un Direttore generale e revoca dell'incarico di Segretario generale del Consiglio già attribuito con contratto di lavoro a tempo determinato - Asserita discriminazione nei confronti del lavoratore attuata con legge-provvedimento, lesiva del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela processuale - Insussistenza - Trasferimento della tutela dalla giurisdizione comune alla giustizia costituzionale - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, 113, secondo comma, e 117, settimo comma, Cost. - dell'art. 2 della legge della Regione Molise 21 luglio 2010, n. 14, il quale stabilisce che «Ai fini del contenimento della spesa sul personale, [...] gli apparati amministrativi del Consiglio regionale sono coordinati dal Direttore generale della Direzione generale I della Giunta regionale [...], in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge senza ulteriori riconoscimenti economici. A tal fine, è revocato l'incarico di Segretario generale del Consiglio in essere ed è risolto il connesso contratto di lavoro a tempo determinato». Difatti, l'impossibilità per l'ex Segretario generale del Consiglio regionale molisano, destinatario della disposizione censurata introdotta nell'ordinamento con legge-provvedimento, di ottenere tutela direttamente dal giudice comune non comporta la lesione del suo diritto alla tutela giurisdizionale, ma solo il trasferimento di tale tutela all'ambito proprio della giustizia costituzionale. Il che esclude, altresì, che tale trasferimento sia, di per sé, discriminatorio o suscettibile di alterare la parità delle parti nel processo. Quanto alla censura specificamente riguardante il contenuto della disposizione impugnata (revoca ex lege di un incarico dirigenziale senza che la relativa funzione sia stata soppressa), è del pari non fondata perché prospettata in riferimento ad un parametro del tutto inconferente, qual è l'art. 117, settimo comma, Cost., che prescrive alle leggi regionali di rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
- Nel senso dell'inammissibilità delle censure prospettate dalla parte privata in riferimento ai parametri, nonché ai profili di illegittimità costituzionale, che non figurano nell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 310/2013, 114/2013 e 104/2007; ordinanza n. 298/2011.
- Nel senso che la «natura di "norma-provvedimento" [...], da sola, non incide sulla legittimità della disposizione», v. la citata sentenza n. 270/2010.
- Nel senso che le leggi-provvedimento non sono incompatibili, «in sé e per sé, con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione», v., ex plurimis, la citata sentenza n. 85/2013.
- Sulla necessità di valutare la legittimità delle leggi-provvedimento «in relazione al loro specifico contenuto», v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 275/2013, 154/2013 e 270/2010.
- Sulla necessità di valutare la legittimità della legge-provvedimento «essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore», v. la citata sentenza n. 288/2008.
- Sul trasferimento di tutela dal giudice comune al giudice delle leggi, nel caso di legge-provvedimento, v. le citate sentenze nn. 85/2013 e 20/2012.
- In tema di interferenza del potere legislativo con la funzione giurisdizionale, v. la citata sentenza n. 85/2013.