Ordinanza 233/2014 (ECLI:IT:COST:2014:233)
Massima numero 38125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente TESAURO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
24/09/2014; Decisione del
24/09/2014
Deposito del 10/10/2014; Pubblicazione in G. U. 15/10/2014
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Elezioni - Norme della Regione Calabria - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Istanza di sospensione dell'efficacia delle norme impugnate - Ricorso del Governo - Sopravvenuto atto di rinuncia all'istanza di sospensione - Dichiarazione di non luogo a provvedere in ordine alla medesima.
Elezioni - Norme della Regione Calabria - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Istanza di sospensione dell'efficacia delle norme impugnate - Ricorso del Governo - Sopravvenuto atto di rinuncia all'istanza di sospensione - Dichiarazione di non luogo a provvedere in ordine alla medesima.
Testo
Non vi è luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia degli artt. 1, comma 1, lett. e), e 4, comma 1, lett. e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 Cost. Infatti, anteriormente alla discussione in camera di consiglio, è entrata in vigore la legge regionale n. 19 del 2014, la quale ha novellato numerose disposizioni della legge elettorale regionale, comprese quelle censurate, con il dichiarato fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali; ed il ricorrente ha depositato atto di rinuncia all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate.
Non vi è luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia degli artt. 1, comma 1, lett. e), e 4, comma 1, lett. e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 Cost. Infatti, anteriormente alla discussione in camera di consiglio, è entrata in vigore la legge regionale n. 19 del 2014, la quale ha novellato numerose disposizioni della legge elettorale regionale, comprese quelle censurate, con il dichiarato fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali; ed il ricorrente ha depositato atto di rinuncia all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
06/06/2014
n. 8
art. 1
co. 1
legge della Regione Calabria
06/06/2014
n. 8
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 48
co. 2
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 122
Altri parametri e norme interposte