Sentenza 236/2014 (ECLI:IT:COST:2014:236)
Massima numero 38128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente TESAURO - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
06/10/2014; Decisione del
06/10/2014
Deposito del 16/10/2014; Pubblicazione in G. U. 22/10/2014
Massime associate alla pronuncia:
38129
Titolo
Intervento in giudizio - Soggetto che non riveste la qualità di parte nel giudizio principale e che non è portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio - Inammissibilità.
Intervento in giudizio - Soggetto che non riveste la qualità di parte nel giudizio principale e che non è portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 29 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inammissibile l'intervento della Scattolini s.p.a. in quanto soggetto che non riveste il ruolo di parte nel giudizio principale né è portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura. L'inammissibilità non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale; l'opposta soluzione contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 29 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inammissibile l'intervento della Scattolini s.p.a. in quanto soggetto che non riveste il ruolo di parte nel giudizio principale né è portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura. L'inammissibilità non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale; l'opposta soluzione contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/11/2008
n. 185
art. 29
co.
legge
28/01/2009
n. 2
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte