Sentenza 237/2014 (ECLI:IT:COST:2014:237)
Massima numero 38130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente TESAURO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  06/10/2014;  Decisione del  06/10/2014
Deposito del 16/10/2014; Pubblicazione in G. U. 22/10/2014
Massime associate alla pronuncia:  38131  38132


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Spesa per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT - Ulteriore decurtazione, per gli anni 2014 e 2015, rispetto ai limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita violazione della procedura rinforzata, prevista dallo statuto speciale, per l'introduzione di una misura di coordinamento della finanza pubblica - Asserita natura di dettaglio della norma impugnata - Insussistenza - Impugnazione di disposizione non applicabile alle autonomie speciali, per effetto di apposita clausola di salvaguardia - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 16, 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 17 del d. lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d. lgs. n. 266 del 1992 e agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost. - il quale prevede per gli anni 2014 e 2015 una decurtazione della spesa per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche rientranti nell'elenco ISTAT ulteriore rispetto ai limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010. La normativa censurata, infatti, avendo natura di disposizione di principio, non ha applicazione diretta alla Provincia autonoma in base alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis del medesimo decreto ma, piuttosto, impone ad essa un obbligo di adeguamento alle suddette previsioni. Inoltre, poiché la disposizione impugnata presenta un contenuto normativo analogo e funzionalmente connesso al menzionato art. 6, comma 7, valgono anche per essa i principi già affermati dalla Corte su tale ultima norma, ed in particolare l'affermazione in base alla quale essa stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost. e non lede l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale.

- Sull'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 quale norma che stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost., e che non lede l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 72/2014, 221/2013, 36/2013, 262/2012, 217/2012, 211/2012 e 139/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/08/2013  n. 101  art. 1  co. 5

legge  30/10/2013  n. 125  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 17  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2