Sentenza 43/2024 (ECLI:IT:COST:2024:43)
Massima numero 46050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  06/02/2024;  Decisione del  06/02/2024
Deposito del 19/03/2024; Pubblicazione in G. U. 20/03/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Necessità di un ragionevole e proporzionato bilanciamento con gli interessi di protezione dell'ordine pubblico e sicurezza coinvolti dalla disciplina dell'immigrazione - Esclusione automatica della regolarizzazione nel caso di condanna per determinati reati - Limiti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disciplina che non esclude il c.d. piccolo spaccio dai «reati inerenti gli stupefacenti» che comportano l'esclusione automatica dello straniero dalle procedure di emersione del lavoro irregolare e di stipula di nuovi contratti. Necessità di un accertamento in concreto della pericolosità). (Classif. 245003).

Testo

La scelta di subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al fatto che la permanenza nel territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi coinvolti dalla disciplina dell’immigrazione deve costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi, soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali è titolare anche lo straniero extracomunitario, posto che la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi. (Precedenti: S. 172/2012 - mass. 36465; S. 245/2011 - mass. 35813; S. 299/2010; S. 249/2010 - mass. 34820).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 103, comma 10, lett. c, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui, nel prevedere che non sono ammessi alle procedure di regolarizzazione gli stranieri condannati per «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La disposizione censurata dal TAR Piemonte, ricomprendendo tra le ipotesi di esclusione automatica dalla regolarizzazione anche la condanna per il c.d. piccolo spaccio, è manifestamente irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità, in quanto si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che – tenuto conto della ridotta offensività del reato, riferito dal legislatore a condotte di «lieve entità» e rientrante fra quelli per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza – appare contraria all’id quod plerumque accidit, ben potendo accadere che lo straniero, per il tempo trascorso, l’avvenuta espiazione della pena, il percorso rieducativo seguito e il comportamento tenuto successivamente, non costituisca più un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza. Tale automatismo – tanto più irragionevole in quanto comporta l’esclusione da procedure che consentono allo straniero di acquisire tutti i diritti riconosciuti al lavoratore italiano – tradisce, inoltre, la stessa ratio della disciplina censurata, ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito o potevano contribuire ad apportare significativi benefici alla comunità durante l’emergenza da COVID-19. A seguito della dichiarata illegittimità costituzionale, l’ipotesi dello straniero condannato per “piccolo spaccio” rimane disciplinata dalla lettera d del censurato comma 10 che, per i reati meno gravi per i quali opera, proprio come per quello in esame, l’arresto facoltativo in flagranza, prevede l’esclusione dalle procedure di regolarizzazione solo a seguito di un accertamento in concreto della pericolosità). (Precedenti: S. 209/2023 - mass. 45851; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 253/2019 - mass. 41928; S. 213/2013 - mass. 37261; S. 202/2013 - mass. 37241; S. 57/2013 - mass. 36991; S. 172/2012 - mass. 36465).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/05/2020  n. 34  art. 103  co. 10

legge  17/07/2020  n. 77  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte