Sentenza 237/2014 (ECLI:IT:COST:2014:237)
Massima numero 38131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente TESAURO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  06/10/2014;  Decisione del  06/10/2014
Deposito del 16/10/2014; Pubblicazione in G. U. 22/10/2014
Massime associate alla pronuncia:  38130  38132


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Visite ispettive, affidate ad organi ministeriali, per verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa - Conseguente denuncia alla Corte dei conti delle irregolarità riscontrate - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita violazione del sistema di rapporti delineato dallo statuto speciale - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Impugnazione di disposizione non applicabile alle autonomie speciali, per effetto di apposita clausola di salvaguardia - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

Testo

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 79, comma 4, 87 e 88 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al Titolo VI dello statuto speciale, al d.P.R. n. 305 del 1988, all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. nonché al principio di ragionevolezza - il quale prevede visite ispettive di organi ministeriali almeno una volta l'anno, anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa introdotti dalla stessa disposizione, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. La disposizione impugnata, infatti, non è applicabile alla provincia in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis dello stesso decreto che fa salve le potestà attribuite alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione (comma 2). È bensì vero che l'impugnato art. 1, comma 8, circoscrive tali verifiche al rispetto, da parte della Provincia autonoma, dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa previsti dal d.l. n. 101 del 2013 e non le estende all'intero spettro dell'attività amministrativa e finanziaria della ricorrente; nondimeno, tale disposizione, ove applicata alla Provincia autonoma, sarebbe in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, ai sensi del quale, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

- Sull'illegittimità costituzionale di norme che attribuiscono ad apparati ispettivi dell'amministrazione centrale poteri di verifica sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti territoriali, v. le citate sentenze nn. 39/2014 e 219/2013.

- Sulla spettanza alle Province autonome di Trento e di Bolzano del potere ispettivo sulle Unità sanitarie locali, in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, con la conseguente esclusione di un controllo aggiuntivo da parte del Ministero del tesoro, v. le sentenze nn. 182/1997 e 228/1993.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/08/2013  n. 101  art. 1  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79  co. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 87

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 88

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4  

decreto del Presidente della Repubblica  15/07/1988  n. 305  art.