Sentenza 237/2014 (ECLI:IT:COST:2014:237)
Massima numero 38132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente TESAURO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  06/10/2014;  Decisione del  06/10/2014
Deposito del 16/10/2014; Pubblicazione in G. U. 22/10/2014
Massime associate alla pronuncia:  38130  38131


Titolo
Impiego pubblico - Disposizioni in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni, contenute nell'art. 4, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge impugnato - Previsione che "le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5" - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita lesione dell'autonomia legislativa in materia di organizzazione amministrativa, nonché dell'autonomia amministrativa e di spesa della Provincia autonoma - Insussistenza - Obbligo della Provincia, ai sensi della clausola di cui all'art. 12- bis , di adeguarsi ai commi richiamati costituenti disposizioni di principio - Asserita violazione del divieto di fonti secondarie statali nelle materie provinciali - Insussistenza - Rinvio al d.P.C.m. non operante nei confronti delle autonomie speciali, per effetto di apposita clausola di salvaguardia - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

Testo

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 16, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo comma, Cost. - il quale stabilisce che «Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5». La disposizione censurata, in particolare, richiama alcuni commi del medesimo articolo che dettano una disciplina volta a ridurre il precariato, limitando l'utilizzo di personale temporaneo e favorendone, con procedure parzialmente riservate, la stabilizzazione. Poiché tali commi costituiscono disposizioni di principio sia per le finalità perseguite, relative alla stabilizzazione dei lavoratori precari, sia per il loro collegamento con norme espressive della potestà statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis del medesimo decreto, la Provincia ha l'obbligo di adeguarsi, mediante la predisposizione delle fonti legislative e regolamentari necessarie alla loro attuazione alle suddette disposizioni. Non è fondata, infine, neppure la censura - basata sull'asserita violazione del divieto di fonti secondarie statali nelle materie provinciali - relativa al richiamato comma 5 che rimette ad un d.P.C.m. la definizione dei criteri di razionale distribuzione delle risorse che consentano alle pubbliche amministrazioni le assunzioni finalizzate alla stabilizzazione dei precari. Infatti, sempre alla luce della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis del decreto, la Provincia di Trento deve adeguarsi alla sola fonte legislativa e cioè al predetto art. 4, comma 10 e non al d.P.C.m. (che fra l'altro non risulta neppure adottato) e deve assolvere a tale obbligo di adeguamento fissando con proprio atto interno i criteri di razionale distribuzione delle risorse.

- Sui commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 4 del d.l. n. 101 del 2013, quali previsioni aventi natura di disposizioni di principio, v. le citate sentenze nn. 89/2014, 61/2014, 277/2013, 18/2013 e 310/2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/08/2013  n. 101  art. 4  co. 10

legge  30/10/2013  n. 125  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 17