Controllo di legittimità costituzionale - Oggetto - Norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui al meccanismo di adattamento automatico dell'art. 10, primo comma, Cost., formate prima della Costituzione repubblicana - Sono incluse.
L'istituto dell'illegittimità costituzionale non si riferisce solo alle leggi posteriori alla Costituzione ma anche a quelle anteriori, sia perché, dal lato testuale, gli artt. 134 Cost. e 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori o posteriori a quelle costituzionali. Il predetto principio vale anche per le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui al meccanismo di adattamento automatico dell'art. 10, primo comma, Cost. che si siano formate prima o dopo la Costituzione, non rilevando in senso contrario la circostanza che esse non siano contemplate espressamente dall'art. 134 Cost. Tale disposizione, infatti, assoggetta al controllo accentrato di costituzionalità tutte le leggi, gli atti e le norme le quali, pur provviste della stessa efficacia delle leggi formali, ordinarie e costituzionali, siano venute ad esistenza anche per vie diverse dal procedimento legislativo, sottraendo allo scrutinio soltanto gli atti che hanno un rango ed una forza inferiori rispetto alla legge. Pertanto, non sussistono, sul piano logico e sistematico, ragioni per le quali il controllo di legittimità costituzionale dovrebbe essere escluso per le consuetudini internazionali o limitato solo a quelle posteriori alla Costituzione, tenuto conto che a queste ultime è riconosciuta la medesima efficacia delle consuetudini formatesi in epoca precedente ed il medesimo limite del rispetto degli elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale, vale a dire dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona.
- Per la valutazione di legittimità costituzionale della norma consuetudinaria internazionale sull'immunità degli agenti diplomatici, v. la citata sentenza n. 48/1979, ove è, tra l'altro, significativamente affermato che «il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione».
- Per il principio secondo cui il controllo di legittimità costituzionale riguarda sia norme posteriori che norme anteriori alla Costituzione repubblicana, v. la citata sentenza n. 1/1956.