Sentenza 238/2014 (ECLI:IT:COST:2014:238)
Massima numero 38134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente TESAURO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  22/10/2014;  Decisione del  22/10/2014
Deposito del 22/10/2014; Pubblicazione in G. U. 29/10/2014
Massime associate alla pronuncia:  38133  38135  38136  38137


Titolo
Norme di diritto internazionale - Interpretazione da parte della Corte Internazionale di Giustizia della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati - Esclusione del sindacato da parte di amministrazioni, giudici nazionali, Corte costituzionale - Applicazione del principio di conformità.

Testo

La norma internazionale consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è stata interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di Giustizia (CIG), la quale - in vista della definizione della controversia tra Germania e Italia avente ad oggetto la giurisdizione del giudice italiano sulle cause di risarcimento dei danni patiti nel corso della seconda guerra mondiale da cittadini italiani catturati e deportati dalle forze militari tedesche - ha escluso che la prassi internazionale riveli elementi sufficienti per dedurre l'esistenza di una deroga alla predetta norma relativamente alle ipotesi di crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, individuando, sul piano del diritto internazionale, nell'apertura di un nuovo negoziato il solo strumento idoneo a compensare l'innegabile sacrificio di diritti fondamentali delle vittime. L'interpretazione della CIG non consente alcun sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa la Corte costituzionale, poiché si riferisce ad una norma di diritto internazionale, esterna all'ordinamento giuridico italiano, la cui applicazione da parte dell'amministrazione e/o del giudice, in virtù del rinvio operato dall'art. 10, primo comma, Cost., deve essere effettuata in base al principio di conformità, e cioè nell'osservanza dell'interpretazione che ne è data nell'ordinamento di origine, che è l'ordinamento internazionale.

- Per l'affermazione che l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, v. le citate sentenze nn. 32/2014, 271/2011 e 56/2009.

- Per l'orientamento secondo cui il thema decidendum, con riguardo alle norme censurate, va identificato tenendo conto della motivazione delle ordinanze o comunque dell'intero contesto del provvedimento di rimessione, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 258/2012 e 181/2011, ordinanza n. 162/2011.

- Sull'insindacabilità, da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa la Corte costituzionale, dell'interpretazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo resa dalla Corte di Strasburgo, v. le citate sentenze nn. 349/2007 e 348/2007.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte