Sentenza 238/2014 (ECLI:IT:COST:2014:238)
Massima numero 38135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente TESAURO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  22/10/2014;  Decisione del  22/10/2014
Deposito del 22/10/2014; Pubblicazione in G. U. 29/10/2014
Massime associate alla pronuncia:  38133  38134  38136  38137


Titolo
Operatività dei "controlimiti" nell'ordinamento costituzionale repubblicano - Sistema accentrato di controllo di legittimità costituzionale - Verifica di compatibilità delle norme esterne con i principi irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale - Attribuzione esclusiva della Corte costituzionale.

Testo

I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l'art. 10, primo comma, Cost. ed operano altresì quali "controlimiti" all'ingresso delle norme dell'Unione europea, oltre che come limiti all'ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato, rappresentando gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale. In un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, la verifica della compatibilità costituzionale (cioè della conformità ai principi irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale) della norma internazionale da immettere ed applicare nell'ordinamento interno, così come interpretata nell'ordinamento internazionale ed avente rango costituzionale in virtù del rinvio operato dall'art. 10, primo comma, Cost., spetta alla sola Corte costituzionale, con esclusione di qualsiasi altro giudice. Infatti, la competenza della Corte è determinata dal contrasto di una norma con una norma costituzionale e, ovviamente, con un principio fondamentale dell'assetto costituzionale dello Stato ovvero con un principio posto a tutela di un diritto inviolabile della persona, contrasto la cui valutazione non può competere ad altro giudice che al giudice costituzionale. Ogni soluzione diversa si scontra con la competenza a quest'ultimo riservata dalla Costituzione.

- Per l'affermazione che il bilanciamento rientra tra «le ordinarie operazioni cui la Corte costituzionale è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza», v. la citata sentenza n. 236/2011.

- Sulla qualificazione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona come elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento italiano, operanti come controlimiti all'ingresso in esso di norme di altri ordinamenti, v. le citate sentenze nn. 284/2007, 73/2001, 168/1991, 232/1989, 1146/1988, 170/1984, 18/1982, 48/1979, 183/1973, 32/1971, 31/1971 e 30/1971.

- Sul carattere accentrato del controllo di costituzionalità italiano e sulla spettanza alla sola Corte costituzionale della verifica di compatibilità con i principi fondamentali dell'assetto costituzionale e di tutela dei diritti umani, v. le citate sentenze nn. 120/2014, 284/2007 e 1/1956.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte