Immunità internazionale degli Stati - Norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per tutti indistintamente gli atti iure imperii, inclusi gli atti qualificabili quali crimini di guerra o contro l'umanità lesivi di diritti fondamentali della persona - Asserita operatività nell'ordinamento italiano - Esclusione - Limite dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili costituzionalmente garantiti - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., della norma prodotta nell'ordinamento italiano mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per tutti gli atti ritenuti iure imperii, così come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di Giustizia (CIG) la quale - in vista della definizione della controversia tra Germania e Italia sulla risarcibilità dei danni sofferti nel corso della seconda guerra mondiale da cittadini italiani catturati e deportati dalle forze militari tedesche - vi ha ritenuto inclusi anche i crimini di guerra o contro l'umanità lesivi di diritti fondamentali della persona. La Costituzione impone di accertare se la norma internazionale sull'immunità degli Stati, come interpretata nell'ordinamento internazionale, possa entrare nell'ordinamento italiano, in quanto non contrastante con principi fondamentali e diritti inviolabili; infatti, il verificarsi di tale ultima ipotesi esclude l'operatività del meccanismo di adattamento automatico dell'art. 10, primo comma, Cost., con la conseguenza inevitabile che la norma internazionale, per la parte confliggente con i predetti principi e diritti, non entra nell'ordinamento e non può essere quindi applicata. Fra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti (il diritto al giudice) riconosciuto dall'art. 24 Cost. in primis per la tutela dei diritti fondamentali della persona. L'art. 24 Cost. è strettamente legato all'art. 2 Cost.: quest'ultimo è la norma sostanziale posta, tra i principi fondamentali della Costituzione, a presidio dell'inviolabilità dei diritti fondamentali della persona, tra i quali, nella specie conferente a titolo primario, la dignità; anche il primo presidia la dignità della persona, tutelando il suo diritto ad accedere alla giustizia per far valere il proprio diritto inviolabile. Nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato purché vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente sul principio consacrato nell'art. 24 Cost. Tuttavia, la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice sulle cause di risarcimento dei danni sofferti dalle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime, senza che sia possibile ravvisare un preminente interesse pubblico antagonista. L'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost., se ha un senso, logico prima ancora che giuridico, tale da giustificare il sacrificio del principio della tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili, deve collegarsi, nella sostanza e non solo nella forma, con la funzione sovrana dello Stato straniero, con l'esercizio tipico della sua potestà di governo. Crimini contro l'umanità, quali la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi, non possono giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle vittime di quei crimini. In un contesto istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell'uomo, esaltati dall'apertura dell'ordinamento costituzionale alle fonti esterne, la circostanza che per la tutela dei diritti fondamentali delle vittime dei crimini de quibus sia preclusa la verifica giurisdizionale rende del tutto sproporzionato il sacrificio di due principi supremi consegnati nella Costituzione rispetto all'obiettivo di non incidere sulla sovranità dello Stato, allorquando quest'ultima si sia espressa con comportamenti palesemente criminali ed estranei all'esercizio legittimo della potestà di governo. Inoltre, il diritto al giudice sancito dalla Costituzione richiede una tutela effettiva dei diritti dei singoli: proprio l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rende manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la parte della norma internazionale che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega alcun effetto.
- Sulla progressiva definizione del contenuto della norma internazionale consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, v. la citata sentenza n. 329/1992.
- Per l'affermazione che il contrasto con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili «esclude l'operatività del rinvio alla norma internazionale», v. la citata sentenza n. 311/2009.
- Sulla riconducibilità del diritto alla tutela giurisdizionale nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo e dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, v. le citate sentenze nn. 120/2014, 29/2003, 26/1999, 82/1996, 18/1982 e 98/1965.
- Sulle condizioni che possono giustificare un limite al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, v. le citate sentenze nn. 329/1992 e 18/1982.
- Per l'orientamento secondo cui il rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell'uomo, elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale, segna il limite all'apertura dell'ordinamento italiano all'ordinamento internazionale e sovranazionale, v. le citate sentenze nn. 349/2007, 284/2007, 73/2001, 15/1996, 168/1991, 232/1989, 170/1984, 48/1979 e 183/1973.
- Sulla centralità dei diritti dell'uomo nell'attuale contesto istituzionale, caratterizzato dall'apertura dell'ordinamento costituzionale alle fonti esterne, v. la citata sentenza n. 349/2007.
- Sull'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, v., tra le tante, le citate sentenze nn. 182/2014, 119/2013, 281/2010, 77/2007, 232/1989 e 98/1965.