Sentenza 238/2014 (ECLI:IT:COST:2014:238)
Massima numero 38137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente TESAURO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  22/10/2014;  Decisione del  22/10/2014
Deposito del 22/10/2014; Pubblicazione in G. U. 29/10/2014
Massime associate alla pronuncia:  38133  38134  38135  38136


Titolo
Immunità internazionale degli Stati - Legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite - Legge di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004 - Obbligo per gli Stati aderenti di osservare le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia - Sentenza della CIG Germania c. Italia del 3 febbraio 2012, che ha incluso tra gli atti iure imperii sottratti alla giurisdizione di cognizione italiana anche i crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Italia e in Germania nei confronti di cittadini italiani nel periodo 1943-1945 dalle truppe del Terzo Reich - Sentenza lesiva del principio fondamentale della dignità umana e del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili - Necessità di escluderne l'operatività nell'ordinamento italiano - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; fra gli organi dell'ONU figura la CIG, le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione. Con esclusivo e specifico riguardo al contenuto della citata sentenza della CIG, che ha interpretato la norma internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come comprensiva dell'ipotesi di atti ritenuti iure imperii qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, si delinea il contrasto della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost. Poiché la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali costituisce uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ad esso non può opporre resistenza il denunciato art. 1, limitatamente alla parte in cui vincola lo Stato italiano, e per esso il giudice, a conformarsi al pronunciamento della CIG. Per il resto, rimane ovviamente inalterato l'impegno dello Stato italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni della CIG. L'impedimento all'ingresso nell'ordinamento interno della norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua, si traduce - non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna - nella dichiarazione di illegittimità della legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali, rimanendo per ogni altro aspetto ferma e indiscussa la sua perdurante validità ed efficacia. Con la legge n. 5 del 2013 l'Italia ha, invece, aderito e dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che ha recepito il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati, delimitandone l'ambito di operatività mediante l'individuazione dei casi di esenzione (ad esempio, le transazioni commerciali, i contratti di lavoro e le lesioni all'integrità fisica delle persone), al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche. Il censurato art. 3 della legge di adattamento speciale, nell'ottica di dare esecuzione alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, ha disciplinato puntualmente l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la CIG abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individuando un ulteriore caso di revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG. Il legislatore non ha tuttavia tenuto in debita considerazione le ipotesi in cui la CIG abbia affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello Stato sul territorio dello Stato del foro: ipotesi nella quale è da ritenere esclusa l'applicazione della stessa Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati. L'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana. Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, manifestatosi in crimini gravissimi. L'affermazione della giurisdizione del rimettente lascia comunque impregiudicato il merito delle domande proposte nei giudizi principali.

- Per l'orientamento secondo cui le limitazioni di sovranità alle quali lo Stato italiano consente, ai sensi dell'art. 11 Cost., in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, devono avvenire sempre nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione, v. la citata sentenza n. 73/2001.

- Sull'impossibilità di incidere su una norma esterna all'ordinamento, potendo la Corte costituzionale solo dichiarare illegittima la legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti fondamentali principi costituzionali, v. le citate sentenze nn. 311/2009, 223/1996, 128/1987, 210/1986, 132/1985 e 18/1982.



Atti oggetto del giudizio

legge  14/01/2013  n. 5  art. 3  co. 

legge  17/08/1957  n. 848  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte