Ordinamento penitenziario - Concessione dei benefici penitenziari extramurari - Divieto per i detenuti e gli internati per taluni gravi delitti, che non collaborino con la giustizia - Applicazione del divieto anche alla misura della detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47- quinquies della legge n. 354 del 1975, a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni - Irragionevolezza del divieto in riferimento ad una misura che ha la finalità di tutelare il preminente interesse del figlio minore - Omologazione di trattamento rispetto a fattispecie profondamente diversificate, lesiva della tutela della famiglia, del diritto-dovere di educazione dei figli, della protezione dell'infanzia - Necessità di consentire al giudice un margine di apprezzamento delle singole situazioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni. Nella misura della detenzione domiciliare speciale, infatti - pur essendo presente una finalità di reinserimento sociale del condannato, costituente l'obiettivo comune di tutte le misure alternative alla detenzione - assume un rilievo del tutto prioritario l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo. Assoggettando anche la detenzione domiciliare speciale al regime "di rigore" sancito dall'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 che subordina la concessione dei benefici penitenziari solo ove vi sia collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della medesima legge, il legislatore ha accomunato fattispecie tra loro profondamente diversificate. Tale omologazione di trattamento è senz'altro lesiva dei parametri costituzionali evocati alla luce della ratio storica primaria del regime in questione, rappresentata dalla incentivazione alla collaborazione, quale strategia di contrasto della criminalità organizzata. Infatti, un conto è che tale strategia venga perseguita tramite l'introduzione di uno sbarramento alla fruizione di benefici penitenziari costruiti unicamente in chiave di progresso trattamentale del condannato; altro conto è che la preclusione investa una misura finalizzata in modo preminente alla tutela dell'interesse di un soggetto distinto quale quello del minore in tenera età a fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo fisio-psichico. Tale conclusione non muta neppure guardando all'altra ratio del regime in considerazione, collegato alla funzione rieducativa della pena. La subordinazione dell'accesso alle misure alternative ad un indice legale del "ravvedimento" del condannato (la condotta collaborativa) può risultare giustificabile quando si discute di misure che hanno di mira, in via esclusiva, la risocializzazione dell'autore della condotta illecita, mentre cessa di esserlo quando al centro della tutela si collochi un interesse "esterno" ed eterogeneo, quale è quello preso in considerazione.
- Sull'istituto della collaborazione con la giustizia di cui all'art. 58-ter della legge n. 254 del 1975 ai fini della concessione dei benefici penitenziari, v. le citate sentenze nn. 135/2003, 273/2001, 39/1994 e 306/1993.
- Sulla possibilità di estendere l'accesso ai benefici penitenziari anche ai casi in cui un'utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile, per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero impossibile, per l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con la sentenza irrevocabile nonché ai casi in cui la collaborazione offerta dal condannato si riveli «oggettivamente irrilevante», v. le citate sentenze nn. 68/1995, 357/1994 e 306/1993.
- Sull'art. 47-ter della legge n. 254 del 1975, v. la sentenza n. 215/1990.
- Sulla misura della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies della legge n. 254 del 1975, v. la sentenza n. 177/2009.