Ordinamento penitenziario - Concessione dei benefici penitenziari extramurari - Divieto per i detenuti e gli internati per taluni gravi delitti, che non collaborino con la giustizia - Dichiarazione di illegittimità del divieto in relazione alla detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47- quinquies della legge n. 354 del 1975, a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni - Necessità di eliminare il medesimo divieto anche in relazione alla meno grave fattispecie della detenzione domiciliare ordinaria, prevista dall'art. 47- ter , comma 1, lettere a) e b) della medesima legge - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale.
È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. A seguito della declaratoria di illegittimità della medesima disposizione nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge, occorre, infatti, evitare che una misura avente finalità identiche alla detenzione domiciliare speciale, ma riservata a soggetti che debbono espiare pene meno elevate (art. 47-ter), resti irragionevolmente soggetta ad un trattamento deteriore in parte qua. In tale ipotesi, in ogni caso, la concessione della misura rimane subordinata alla verifica della insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti: condizione non enunciata in modo esplicito dal citato art. 47-ter, ma che deve comunque ricorrere, secondo la giurisprudenza, stante l'evidenziata ratio comune delle misure alternative alla detenzione. - Sull'istituto della collaborazione con la giustizia di cui all'art. 58-ter della legge n. 254 del 1975 ai fini della concessione dei benefici penitenziari, v. le citate sentenze nn. 135/2003, 273/2001, 39/1994 e 306/1993.
- Sulla possibilità di estendere l'accesso ai benefici penitenziari anche ai casi in cui un'utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile, per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero impossibile, per l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con la sentenza irrevocabile nonché ai casi in cui la collaborazione offerta dal condannato si riveli «oggettivamente irrilevante», v. le citate sentenze nn. 68/1995, 357/1994 e 306/1993.
- Sull'art. 47-ter della legge n. 254 del 1975, v. la sentenza n. 215/1990 - Sulla misura della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies della legge n. 254 del 1975, v. la sentenza n. 177/2009.