Intervento in giudizio - Intervento spiegato dall'associazione Cittadinanzattiva - Soggetto che non è parte nel giudizio principale e non è portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.
È inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione Cittadinanzattiva nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), dell'art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, che disciplina la misura dell'indennizzo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Detta Associazione, infatti, non è parte nel giudizio principale e non è portatrice di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
- In senso analogo, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 293/2011, 151/2009 e ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009 ad essa allegata, 94/2009, 76/2008 e ordinanza letta all'udienza del 26 febbraio 2008 ad essa allegata; ordinanze nn. 144/2010 e 414/2007.