Sentenza 44/2024 (ECLI:IT:COST:2024:44)
Massima numero 46038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  22/02/2024;  Decisione del  22/02/2024
Deposito del 19/03/2024; Pubblicazione in G. U. 20/03/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro - Licenziamento individuale - Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (c.d. Jobs Act) - Reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo - Limiti alla tutela reale in imprese che integrano il requisito occupazionale - Applicazione della nuova disciplina anche ai lavoratori assunti anteriormente alla riforma, in impresa che abbia medio tempore superato i limiti dimensionali - Denunciato eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 138013).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui, in caso di datore di lavoro che integri il requisito occupazionale di cui all’art. 18, commi ottavo e nono, stat. lavoratori, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo citato, estende l’applicazione del regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, anche ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto. Il legislatore delegato, tenendo conto dello scopo della delega di cui all’art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e del bilanciamento voluto dal delegante, ha legittimamente regolato la fattispecie di lavoratori che erano in servizio alla data del 7 marzo 2015 (spartiacque tra la vecchia e la nuova disciplina), ma che non beneficiavano della tutela reintegratoria per mancanza del requisito occupazionale. L’assetto così delineato non genera alcuna regressione in peius per il lavoratore già in servizio e si rivela, anzi, più favorevole del regime ex lege n. 604 del 1966 (applicabile in precedenza ai licenziamenti individuali), oltre che coerente con la tendenza all’esaurimento della tutela prevista dall’art. 18 stat. lavoratori, e con la riduzione delle differenze tra le due discipline, a causa del venir meno dell’automatismo di calcolo dell’indennizzo (previsto solo per i licenziamenti soggetti al d.lgs. n. 23 del 2015 e già dichiarato incostituzionale), e della definitiva abrogazione del rito speciale (originariamente contemplato dalla legge n. 92 del 2012 solo per i licenziamenti soggetti all’art. 18 stat. lavoratori). (Precedenti: S. 22/2024 - mass. 45966; S. 7/2024 - mass. 45941; S. 194/2018 - mass. 40530).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2015  n. 23  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte