Sentenza 242/2014 (ECLI:IT:COST:2014:242)
Massima numero 38143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  22/10/2014;  Decisione del  22/10/2014
Deposito del 24/10/2014; Pubblicazione in G. U. 29/10/2014
Massime associate alla pronuncia:  38144  38145


Titolo
Oggetto del giudizio di legittimità costituzionale - Questione riferita ad una disposizione di legge sollevata "nel combinato disposto interpretativo" di disposizioni di carattere regolamentare - Limitata valutabilità delle norme di rango secondario.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lett. f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) - in combinato disposto interpretativo con il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87; d.m. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 ottobre 2008, n. 83; nonché con il d.m. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 novembre 2007, n. 267 - impugnato in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost., la censura investe in via principale una fonte normativa di rango primario che stabilisce i requisiti per il conseguimento della parità, mentre le disposizioni regolamentari contestualmente impugnate contribuiscono a chiarire il contenuto applicativo della disposizione legislativa, della quale costituiscono specificazione; pertanto, è solo unitamente a quest'ultima che le stesse possono rientrare nella valutazione rimessa a questa Corte.

- Sulle condizioni in presenza delle quali fonti regolamentari possono costituire oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità, v. le citate sentenze nn. 34/2011, 354/2008, 162/2008, 456/1994.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte