Oggetto del giudizio di legittimità costituzionale - Questione riferita ad una disposizione di legge sollevata "nel combinato disposto interpretativo" di disposizioni di carattere regolamentare - Limitata valutabilità delle norme di rango secondario.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lett. f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) - in combinato disposto interpretativo con il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87; d.m. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 ottobre 2008, n. 83; nonché con il d.m. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 novembre 2007, n. 267 - impugnato in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost., la censura investe in via principale una fonte normativa di rango primario che stabilisce i requisiti per il conseguimento della parità, mentre le disposizioni regolamentari contestualmente impugnate contribuiscono a chiarire il contenuto applicativo della disposizione legislativa, della quale costituiscono specificazione; pertanto, è solo unitamente a quest'ultima che le stesse possono rientrare nella valutazione rimessa a questa Corte.
- Sulle condizioni in presenza delle quali fonti regolamentari possono costituire oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità, v. le citate sentenze nn. 34/2011, 354/2008, 162/2008, 456/1994.