Procedimento civile - Controversie in materia di invalidità civile, di pensione di inabilità e di assegno di invalidità - Accertamento tecnico preventivo (ATP) per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa, quale condizione di procedibilità della domanda - Prevista inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio - Asserita limitazione alla piena realizzabilità e tutelabilità dei diritti previdenziali e assistenziali in cui sia in contestazione il requisito sanitario - Ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445-bis, settimo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto, relativamente alle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, stabilisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio in cui sia in contestazione il solo requisito sanitario oggetto di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Invero, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale e, in ogni caso, nella fattispecie si verte in tema di conformazione degli istituti processuali, non sindacabile dalla Corte per l'ampia discrezionalità spettante al legislatore.
- Nel senso che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 42/2014, 190/2013, 410/2007 e 84/2003.
- Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali, v., ex multis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 65/2014 e 216/2013; ordinanze nn. 48/2014 e 190/2013.